14 Mag Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 2196 del 17 settembre 1996
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in Massimario
Testo massima n. 1
La condanna per il delitto di frode in commercio importa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell’interdizione da una professione o arte, in applicazione degli artt. 30, 31 e 518 c.p. Tali pene vanno inflitte anche con riferimento all’ipotesi del tentativo, poiché le predette norme non differenziano quest’ultimo dal reato consumato.
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