Art. 518 – Codice penale – Pubblicazione della sentenza

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza [36].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 24190/2005

La pubblicazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), prevista dall'art. 518 c.p., va disposta anche con riferimento all'ipotesi del tentativo, atteso che la disposizione de qua, come quella di cui all'art. 36 c.p., non differenzia quest'ultimo dal reato consumato.

Cass. pen. n. 2196/1996

La condanna per il delitto di frode in commercio importa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell'interdizione da una professione o arte, in applicazione degli artt. 30, 31 e 518 c.p. Tali pene vanno inflitte anche con riferimento all'ipotesi del tentativo, poiché le predette norme non differenziano quest'ultimo dal reato consumato.