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Art. 514 — Frodi contro le industrie nazionali

Art. 514 — Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi [ 25632574 ] contraffatti o alterati [ 473, 474 ], cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [ 64 ] e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 [ 518 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 38906/2013

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 514 c.p., il danno all’industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l’offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti l’affidamento sulla originalità dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrasse il delitto di cui all’art. 474 e non quello di cui all’art. 514 c.p. la contraffazione dei marchi di un noto stilista relativi ad un rilevante numero di camicie).

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Cass. pen. n. 8250/1986

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 514 c.p. («frodi contro le industrie nazionali») è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all’industria nazionale), indipendentemente dall’osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso anzi il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

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