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Art. 64 — Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

Art. 64 — Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

Quando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso [ 132 2 ].

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell’aumento non può superare gli anni trenta.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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