Art. 65 – Codice penale – Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante
Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:
1) [alla pena della morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni];
2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo [132 2].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 31921/2024
Ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., la Corte di cassazione può pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio, in relazione alla entità della riduzione di pena da applicare per le circostanze attenuanti generiche, anche all'esito di valutazioni discrezionali, se, alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultano necessari ulteriori accertamenti. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto nella massima estensione le circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., avendo escluso la configurabilità delle condotte valorizzate dal giudice di appello per contenere l'entità della riduzione).
Cass. civ. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Cass. civ. n. 15438/2024
In tema di reato continuato, non sussiste illegalità della pena nel caso in cui, nel determinarla, il giudice, pur indicando una pena base che esorbiti dalla cornice edittale normativamente prevista, non ecceda i limiti generali sanciti dagli artt. 23 e ss. 65, 71 e ss. e 81, commi terzo e quarto, cod. pen., in quanto si deve aver riguardo alla misura finale della pena, a nulla rilevando che i passaggi intermedi che conducono alla sua determinazione siano caratterizzati da computi effettuati in violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che lamentava l'illegalità della pena, in quanto la pena base per il delitto di rapina, ritenuto il più grave tra quelli avvinti dalla continuazione, era stata individuata nella reclusione di durata inferiore di un anno, in violazione del disposto dell'art. 628 cod. pen.).
Cass. civ. n. 10208/2024
L'omessa riduzione della pena ex art. 65 cod. pen., per effetto del mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con una circostanza aggravante che, a seguito di modifica normativa, sia divenuta elemento costitutivo del reato (nella specie, l'esposizione a pubblica fede nel reato di danneggiamento), comporta violazione di legge, ma non l'applicazione di una pena illegale, sicché, in assenza di un motivo di ricorso che eccepisca tale violazione normativa, il giudice di legittimità non può emendare d'ufficio l'errore.
Cass. pen. n. 877/2022
La pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.
Cass. pen. n. 10134/2020
Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 cod. pen., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione della pena; tuttavia, la minore età, operando come circostanza soggettiva inerente alla persona del colpevole, è soggetta al giudizio di comparazione e al criterio previsto dall'art. 65, comma primo, n. 3 cod. pen. per l'entità della riduzione.
Cass. pen. n. 14691/2011
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 89 e 65 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., nella parte in cui prevedono, per il condannato affetto da vizio parziale di mente, una riduzione della pena, asseritamente non in sintonia con un ordinamento giuridico finalizzato alla rieducazione del reo ed alla tutela della sua salute, poiché trattasi di scelta che appartiene alla discrezionalità del legislatore, nel caso di specie esercitata non illogicamente né in modo incongruo.
Cass. pen. n. 7982/1993
Le circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 e 62 bis c.p., se non vengono dichiarate subvalenti o equivalenti rispetto a circostanze aggravanti o alla recidiva, determinano una riduzione dell'intera pena ai sensi dell'art. 65 c.p. Perciò, se il reato è punito con pene congiunte, tale riduzione dev'essere effettuata su ambedue le pene da irrogare, e non su di una sola di esse. Ciò perché, essendo unica la condotta attenuante ed unico il trattamento sanzionatorio complessivo, non si giustificherebbe una decurtazione che afferisse ad una sola delle sue due componenti.
Cass. pen. n. 4703/1992
La sostituzione, ai sensi dell'art. 65, n. 2, c.p., per effetto di circostanze attenuanti, della reclusione da venti a ventiquattro anni alla pena dell'ergastolo, opera solo quando trattasi di reato per il quale detta ultima pena sia prevista indipendentemente dalla sussistenza di circostanze aggravanti. Quando invece l'ergastolo sia previsto solo in conseguenza della ritenuta sussistenza di circostanze aggravanti (come si verifica nel caso dell'omicidio volontario), l'eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti, ritenute equivalenti alle aggravanti, non può che dar luogo, in base alla regola di cui all'art. 69, terzo comma, c.p., all'irrogazione della pena prevista per il reato non circostanziato (e, quindi, nel caso anzidetto, della reclusione non inferiore ad anni ventuno).
Cass. pen. n. 12272/1987
Non incorre in omessa motivazione il giudice di merito, il quale, nell'applicare un criterio eminentemente discrezionale, come quello relativo alla determinazione della pena da ridurre a seguito della concessione di una circostanza attenuante, si limiti a richiamare i principi di cui all'art. 133 c.p., purché la riduzione operata non sia così irrisoria da richiedere una spiegazione specifica.
Cass. pen. n. 4994/1984
Le circostanze indicate negli artt. 62 e 62 bis c.p. attenuano il reato e, salvo il caso di prevalenza o di equivalenza di aggravanti, determinano una diminuzione della pena, ai sensi dell'art. 65 c.p.; diminuzione che, nell'ipotesi di pene congiunte, deve essere effettuata sia sulla pena detentiva che su quella pecuniaria, non essendovi ragioni che possano giustificare una diversa interpretazione della norma.