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Art. 66 — Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti

Art. 66 — Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti

Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, né comunque eccedere:

  1. 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
  2. 2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto;
  3. 3) e, rispettivamente, euro 10.329 o euro 2.065, se si tratta della multa o dell’ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30.987 o euro 6.197, se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133 bis.
  1. 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
  2. 2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto;
  3. 3) e, rispettivamente, euro 10.329 o euro 2.065, se si tratta della multa o dell’ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30.987 o euro 6.197, se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133 bis.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 112/1990

I parametri di riferimento per il giudice di merito per la graduazione dell’entità della pena sia quando deve applicarsi una sola circostanza (aggravante od attenuante) che quando trattasi di più circostanze (aggravanti od attenuanti) ed i limiti entro cui operano gli aumenti ovvero le diminuizioni di pena sono previsti dagli artt. 66 e 68 c.p. È all’interno, appunto, di questi limiti che si articola il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell’entità della variazione (o delle successive variazioni) da apportare alla pena base quando ricorrano una ovvero più circostanze. Tale potere discrezionale non può essere censurato in sede di legittimità attraverso la mera critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito ovvero attraverso una propria interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella cui i detti giudici sono pervenuti e sostitutiva di essa.
I parametri di riferimento per il giudice di merito per la graduazione dell’entità della pena sia quando deve applicarsi una sola circostanza (aggravante od attenuante) che quando trattasi di più circostanze (aggravanti od attenuanti) ed i limiti entro cui operano gli aumenti ovvero le diminuzioni di pena sono previsti dagli artt. 66 e 68 c.p. È all’interno, appunto, di questi limiti che si articola il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell’entità della variazione (o delle successive variazioni) da apportare alla pena base quando ricorrano una ovvero più circostanze. Tale potere discrezionale non può essere censurato in sede di legittimità attraverso la mera critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito ovvero attraverso una propria interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella cui i detti giudici sono pervenuti e sostitutiva di essa.

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Cass. pen. n. 49/1982

Il limite all’aumento della pena detentiva, fissato dalla legge in trent’anni per la reclusione nel caso di concorso di reati, non significa che nessuno possa, nel corso della sua vita, essere detenuto per più di detto periodo. Esso è, invece, riferibile soltanto alle pene inflitte per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre nel caso in cui, durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di questa è stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, deve procedersi ad un nuovo cumulo, comprendendo in esso, oltre la pena inflitta per il nuovo reato, soltanto la parte della pena risultante da cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato, e, determinando la decorrenza del nuovo cumulo dalla data dell’ultimo reato ovvero da quella del successivo arresto, a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interrizione.

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