14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 112 del 12 gennaio 1990
Testo massima n. 1
I parametri di riferimento per il giudice di merito per la graduazione dell’entità della pena sia quando deve applicarsi una sola circostanza [ aggravante od attenuante ] che quando trattasi di più circostanze [ aggravanti od attenuanti ] ed i limiti entro cui operano gli aumenti ovvero le diminuizioni di pena sono previsti dagli artt. 66 e 68 c.p. È all’interno, appunto, di questi limiti che si articola il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell’entità della variazione [ o delle successive variazioni ] da apportare alla pena base quando ricorrano una ovvero più circostanze. Tale potere discrezionale non può essere censurato in sede di legittimità attraverso la mera critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito ovvero attraverso una propria interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella cui i detti giudici sono pervenuti e sostitutiva di essa.
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Testo massima n. 1
I parametri di riferimento per il giudice di merito per la graduazione dell’entità della pena sia quando deve applicarsi una sola circostanza [ aggravante od attenuante ] che quando trattasi di più circostanze [ aggravanti od attenuanti ] ed i limiti entro cui operano gli aumenti ovvero le diminuzioni di pena sono previsti dagli artt. 66 e 68 c.p. È all’interno, appunto, di questi limiti che si articola il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell’entità della variazione [ o delle successive variazioni ] da apportare alla pena base quando ricorrano una ovvero più circostanze. Tale potere discrezionale non può essere censurato in sede di legittimità attraverso la mera critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito ovvero attraverso una propria interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella cui i detti giudici sono pervenuti e sostitutiva di essa.
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