14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 49 del 13 febbraio 1982
Testo massima n. 1
Il limite all’aumento della pena detentiva, fissato dalla legge in trent’anni per la reclusione nel caso di concorso di reati, non significa che nessuno possa, nel corso della sua vita, essere detenuto per più di detto periodo. Esso è, invece, riferibile soltanto alle pene inflitte per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre nel caso in cui, durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di questa è stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, deve procedersi ad un nuovo cumulo, comprendendo in esso, oltre la pena inflitta per il nuovo reato, soltanto la parte della pena risultante da cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato, e, determinando la decorrenza del nuovo cumulo dalla data dell’ultimo reato ovvero da quella del successivo arresto, a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interrizione.
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