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Art. 132 — Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti

Art. 132 — Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale.

Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge [ 64, 66, 73, 78, 133bis, 133ter, 136 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 37867/2015

In tema di irrogazione del trattamento sanzionatorio, quando per la violazione ascritta all’imputato sia prevista alternativamente la pena dell’arresto e quella dell’ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l’imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all’altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell’accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto, in relazione ai reati di cui all’art. 159, comma secondo, lett. a), e 159, comma primo, del D.Lgs. n. 81 del 2008, puniti alternativamente con sanzione detentiva e pecuniaria, adeguatamente motivata la determinazione della pena dell’ammenda, in misura prossima a quella massima, attraverso il riferimento al criterio della “conformità a giustizia”).

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Cass. pen. n. 11539/2014

Il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potendo equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti. (In applicazione del principio, è stata ritenuta corretta la decisione del giudice di merito, che non aveva espressamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sebbene sollecitate nelle conclusioni dal P.M.).

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Cass. pen. n. 28707/2013

La valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni.

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Cass. pen. n. 27114/2009

La violazione della disposizione che regola gli aumenti o le diminuzioni di pena in caso di concorso di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti dà luogo ad una mera irregolarità che non vizia quindi la sentenza, se la pena irrogata resta nei limiti di legge e non emerge l’inosservanza delle norme che provvedono alla quantificazione della pena.

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Cass. pen. n. 41702/2004

La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 c.p. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale.

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Cass. pen. n. 35164/2003

L’obbligo stabilito dall’art. 132, secondo comma, c.p., impone di non oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, dopo che siano stati computati tutti gli aumenti e le diminuzioni relativi al concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, e tali limiti non possono essere superati neanche della pena patteggiata, avente natura conforme alle attenuanti. (Fattispecie nella quale il giudice aveva applicato, per il reato di furto pluriaggravato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, la pena di mesi tre di reclusione).

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Cass. pen. n. 5339/1996

I limiti minimi legali per ciascuna pena sono stati stabiliti in modo assoluto, facendo salvi i casi espressamente determinati dalla legge, fra i quali non rientra certo la disposizione di cui all’art. 444 c.p.p., in tema di patteggiamento, che prevede solo una diminuzione di pena.

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Cass. pen. n. 3632/1995

Per l’ipotesi in cui la violazione ascritta all’imputato sia prevista alternativamente la pena dell’arresto e quella dell’ammenda (nella specie art. 651 c.p.), il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l’imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all’altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione. Poiché l’equità, cui il giudice faccia cenno per dare ragioni delle scelte, rappresenta un criterio di sintesi che dà spiegazione dell’orientamento logico e valutativo del ragionamento seguito, l’accenno all’equità stessa esaurisce l’obbligo della motivazione in ordine all’applicazione della misura massima della pena pecuniaria edittale, prevista alternativamente alla pena dell’arresto.

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Cass. pen. n. 9442/1993

Il limite minimo di quindici giorni previsto dalla legge per la reclusione (art. 23 c.p.) non è suscettibile di riduzione sia ai fini del computo della pena da infliggere in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi consistenti anch’essi in un aumento o in una diminuzione della pena. Infatti la portata dell’art. 132 cpv. c.p., secondo cui, nell’aumento o nella diminuzione della pena, non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge, non può essere limitata al risultato finale del calcolo ma investe anche gli aumenti di pena. Ne consegue che il limite legale della reclusione di quindici giorni non può essere vulnerato dalla diminuzione delle attenuanti o diminuenti eventualmente concesse, mentre deve essere aumentato nel minimo consentito per effetto, in ipotesi, della ritenuta continuazione.

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Cass. pen. n. 12372/1990

Ai fini del trattamento sanzionatorio le disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cit. nella impossibilità di catalogare gli svariati elementi di valore — prevedono innegabili «spazi discrezionali», anche se questi hanno carattere vincolato: essi cioè non si incentrano — come nell’attività amministrativa — su motivi di opportunità, essendovi non solo limiti ben definiti, ma criteri legali che guidano il potere del giudice. E di qui il dovere di una motivazione coerente che consenta il controllo sulle modalità di esplicazione dell’anzidetto potere. Pertanto, trattandosi di discrezionalità vincolata (cosiddetta discrezionalità regolamentata), il giudice deve dar ragione dei criteri legali, essendo la omissione causa di nullità della sentenza; criteri che possono sintetizzarsi in quelli della retribuzione (gravità complessiva del fatto) e della prevenzione speciale (capacità a delinquere in termini di attitudine del reo a commettere crimini).

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Cass. pen. n. 12364/1990

Pur costituendo la adeguatezza della pena nella sua concretezza più il risultato di una intuizione che di un processo logico di natura analitica, il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale di determinazione di essa, per evitare che la discrezionalità si trasformi in arbitrio, ha l’obbligo di enunciare, sia pure concisamente, le ragioni che l’hanno indotto alla decisione in concreto adottata sul punto. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di appello che, nel ridurre la pena irrogata dal giudice di primo grado, avendola ritenuta eccessiva, così argomentava: «equo appare comminare», senza neppure richiamare i criteri di cui all’art. 133 c.p.).

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Cass. pen. n. 10009/1990

Il giudizio con il quale il giudice di merito apprezza l’entità dell’intero fatto in relazione a tutti gli elementi e alle circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilità dell’imputato e l’adeguatezza della pena, rientra nell’ambito della discrezionalità dello stesso giudice e per essa non è richiesta un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati, ma è sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale, tenendo conto di tutte le componenti del fatto criminoso.

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Cass. pen. n. 2350/1990

La determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito. Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato esclusivamente sulla motivazione che sorregge la decisione. Poiché è peraltro inesigibile, di fronte ad una gamma di discrezionalità tanto vasta quale quella affidata al giudice di merito dal combinato disposto degli artt. 132, 133 ed 81 del c.p., una motivazione che spieghi le ragioni delle differenze tra l’entità della pena concretamente prescelta ed un’altra di poco inferiore (o eventualmente superiore) l’obbligo della motivazione deve intendersi adempiuto tutte le volte che la scelta del giudice di merito venga a cadere su una pena che per la sua entità globale, non appare, sul piano della logica, manifestamente sproporzionata rispetto al fatto oggetto di sanzione. Quando poi il giudice di merito si discosti dai minimi edittali, e determini la pena entro i limiti segnati dall’art. 81 c.p. la discrezionalità diventa di tale ampiezza da assorbire anche le potestà di riduzione che la legge affida al giudice ai sensi dell’art. 62 bis c.p. In tali casi, poiché la «diminuzione della pena» può essere ottenuta per altre vie e con la utilizzazione di altri e diversi strumenti giuridici, non rimane spazio per l’applicazione delle attenuanti generiche, posto che queste ultime sono strumentali alla realizzazione di diminuzioni di pena non ottenibili con l’uso di poteri discrezionali previsti dagli artt. 132 e 133 c.p.

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Cass. pen. n. 112/1990

I parametri di riferimento per il giudice di merito per la graduazione dell’entità della pena sia quando deve applicarsi una sola circostanza (aggravante od attenuante) che quando trattasi di più circostanze (aggravanti od attenuanti) ed i limiti entro cui operano gli aumenti ovvero le diminuzioni di pena sono previsti dagli artt. 66 e 68 c.p. È all’interno, appunto, di questi limiti che si articola il potere discrezionale del giudice nella determinazione dell’entità della variazione (o delle successive variazioni) da apportare alla pena base quando ricorrano una ovvero più circostanze. Tale potere discrezionale non può essere censurato in sede di legittimità attraverso la mera critica alla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito ovvero attraverso una propria interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella cui i detti giudici sono pervenuti e sostitutiva di essa.

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