14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 37867 del 18 settembre 2015
Testo massima n. 1
In tema di irrogazione del trattamento sanzionatorio, quando per la violazione ascritta all’imputato sia prevista alternativamente la pena dell’arresto e quella dell’ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali ha applicato la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l’imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all’altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, ben potendo esaurirsi tale motivazione nell’accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente. [ In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto, in relazione ai reati di cui all’art. 159, comma secondo, lett. a ], e 159, comma primo, del D.Lgs. n. 81 del 2008, puniti alternativamente con sanzione detentiva e pecuniaria, adeguatamente motivata la determinazione della pena dell’ammenda, in misura prossima a quella massima, attraverso il riferimento al criterio della “conformità a giustizia” ].
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