14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 12372 del 14 settembre 1990
Testo massima n. 1
Ai fini del trattamento sanzionatorio le disposizioni di cui agli artt. 132 e 133 cit. nella impossibilità di catalogare gli svariati elementi di valore — prevedono innegabili «spazi discrezionali», anche se questi hanno carattere vincolato: essi cioè non si incentrano — come nell’attività amministrativa — su motivi di opportunità, essendovi non solo limiti ben definiti, ma criteri legali che guidano il potere del giudice. E di qui il dovere di una motivazione coerente che consenta il controllo sulle modalità di esplicazione dell’anzidetto potere. Pertanto, trattandosi di discrezionalità vincolata [ cosiddetta discrezionalità regolamentata ], il giudice deve dar ragione dei criteri legali, essendo la omissione causa di nullità della sentenza; criteri che possono sintetizzarsi in quelli della retribuzione [ gravità complessiva del fatto ] e della prevenzione speciale [ capacità a delinquere in termini di attitudine del reo a commettere crimini ].
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