14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10009 del 10 luglio 1990
Testo massima n. 1
Il giudizio con il quale il giudice di merito apprezza l’entità dell’intero fatto in relazione a tutti gli elementi e alle circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilità dell’imputato e l’adeguatezza della pena, rientra nell’ambito della discrezionalità dello stesso giudice e per essa non è richiesta un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati, ma è sufficiente la sola indicazione degli elementi scelti per la formulazione del giudizio globale, tenendo conto di tutte le componenti del fatto criminoso.
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