14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12272 del 4 dicembre 1987
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in Massimario
Testo massima n. 1
Non incorre in omessa motivazione il giudice di merito, il quale, nell’applicare un criterio eminentemente discrezionale, come quello relativo alla determinazione della pena da ridurre a seguito della concessione di una circostanza attenuante, si limiti a richiamare i principi di cui all’art. 133 c.p., purché la riduzione operata non sia così irrisoria da richiedere una spiegazione specifica.
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