14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8250 del 12 agosto 1986
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 514 c.p. [ «frodi contro le industrie nazionali» ] è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti [ quando cagioni un nocumento all’industria nazionale ], indipendentemente dall’osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso anzi il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.
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