Cass. pen. n. 8250 del 12 agosto 1986
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 514 c.p. («frodi contro le industrie nazionali») è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso anzi il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.