Art. 36 – Codice penale – Pubblicazione della sentenza penale di condanna
La sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.
La sentenza di condanna è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni.
La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi [186, 347 3, 448, 475, 498 3, 518, 722] nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti [c.p.p. 536, 694].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 3551/2020
In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen. dall'art. 37, comma 18, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via "internet", che ha rafforzato il carattere afflittivo di detta pena, sicché non sussiste l'interesse del condannato a ricorrere per cassazione al fine di chiedere l'applicazione della nuova disciplina.
Cass. pen. n. 45754/2017
In tema di pene accessorie, l'articolo 12, comma primo, lett. e), del d.lgs.74 del 2000, che prevede la pubblicazione della sentenza di condanna per taluno dei reati previsti nel medesimo decreto, attribuisce al giudice la determinazione della durata della pubblicazione entro il limite dei trenta giorni sulla base di una valutazione discrezionale non esercitabile in sede di giudizio di legittimità.
Cass. pen. n. 47216/2016
La modalità di pubblicazione della sentenza penale di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia, con esecuzione d'ufficio ed a spese del condannato, a norma dell'art. 36 cod. pen., può essere disposta esclusivamente nei casi in cui essa sia prevista dalla legge come sanzione accessoria e non anche qualora la pubblicazione della sentenza sia imposta al condannato, a titolo di riparazione del danno, come condizione cui il giudice abbia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 cod. pen.
Cass. pen. n. 3957/1995
Il condono previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 è applicabile anche alla pena accessoria della pubblicazione della condanna, prevista dall'art. 36 c.p. Quando tuttavia il giudice abbia negato la concessione del beneficio ritenendo che la pubblicazione della sentenza non rientri tra le pene accessorie temporanee, facendo oggetto di specifica statuizione tale esclusione — e contro tale decisione non sia stata proposta impugnazione — non sarà più possibile, per il principio dell'intangibilità del giudicato, procedere in fase esecutiva all'applicazione del provvedimento di clemenza.
Cass. pen. n. 9315/1994
L'art. 57 della L. 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina gli effetti delle pene sostitutive ed i criteri di ragguaglio, dispone al comma 2 che la pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva di quella detentiva. Pertanto, nell'ipotesi delittuosa di emissione di assegno senza autorizzazione (art. 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 386), non va disposta l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza (art. 5, comma 2, L. n. 386 citata), ove il giudice abbia sostituito la pena pecuniaria alla reclusione.
Cass. pen. n. 12763/1989
La pubblicazione della sentenza di condanna, in quanto pena accessoria non temporanea, non è condonabile ai sensi dell'art. 9, d.p.r. 16 dicembre 1986, n. 865, avente ad oggetto la concessione di amnistia e indulto.