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Art. 347 — Usurpazione di funzioni pubbliche

Art. 347 — Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza [ 36 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 43789/2012

Integra il reato di usurpazione di funzioni pubbliche la condotta del consigliere comunale che partecipi alle sedute del Consiglio nonostante l’intervenuta conoscenza del provvedimento amministrativo che lo abbia dichiarato decaduto dalla carica, sebbene non avvenuta nelle forme della notificazione.

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Cass. pen. n. 48745/2011

Per la configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è richiesto il dolo generico, che consiste nella volontà di assumere ed esercitare la funzione pubblica sapendo di non esserne autorizzato, mentre lo scopo e i motivi che hanno indotto l’agente ad usurpare la pubblica funzione possono essere considerati solo ai fini della determinazione della pena.

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Cass. pen. n. 46826/2005

È configurabile il reato di usurpazione di funzioni pubbliche, concorrente con quello di truffa, nel caso di soggetto il quale, presentandosi presso esercizi commerciali con la falsa qualifica di appartenente al corpo della Guardia di Finanza e mostrando di dover effettuare controlli fiscali, ottenga, gratuitamente o a prezzo ridotto, la consegna di merci, nulla rilevando, ai fini di una possibile esclusione del primo di detti reati, la circostanza che l’agente non abbia in realtà svolto alcun atto tipico della funzione corrispondente alla suindicata qualifica, ma si sia limitato, al solo fine di rendere maggiormente credibile l’autoattribuzione della medesima, alla fugace esibizione di un tesserino e ad una rapida scorsa ai registri fiscali.

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Cass. pen. n. 9331/2002

Commette il delitto di usurpazione di pubbliche funzioni chiunque continui ad esercitare funzioni che non gli competono per essere stato trasferito in altro pubblico ufficio. (Fattispecie in cui il soggetto aveva continuato ad esercitare le funzioni di presidente di una commissione speciale istituita dal consiglio comunale, nonostante avesse assunto servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di consigliere).

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Cass. pen. n. 13138/2001

La condotta consistente nel richiedere informazioni riservate sul conto di una persona non integra il reato di usurpazione delle funzioni pubbliche (art. 347 c.p.), il quale presuppone che l’atto arbitrariamente compiuto dall’autore del fatto inerisca a una funzione o a un impiego pubblici, nei quali non rientra il comportamento sopra menzionato. (In applicazione di tale principio la Corte ha annnullato senza rinvio la sentenza di condanna di un soggetto che, esibendo un tesserino del Ministero dell’interno e riferendo falsamente di essere in servizio presso la Polizia di Stato, aveva chiesto informazioni riservate sul conto di una persona).

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Cass. pen. n. 6191/2001

La decadenza del pubblico ufficiale dalla carica quale effetto della condanna ad un delitto commesso con abuso di poteri o violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione, pur operando di diritto dal passaggio in giudicato della sentenza — ai sensi del comma 4 quinquies dell’art. 15 della legge 55/90 — non esime dall’osservanza della procedura prevista dal comma 4 ter dello stesso art. 15, il quale fa obbligo alla cancelleria del tribunale o alla segreteria del P.M. di comunicare al prefetto i provvedimenti di sospensione dalla carica adottati dall’autorità giudiziaria. Conseguentemente, in difetto di detta comunicazione, non è configurabile il reato di cui all’art. 347, comma 2, c.p. a carico del pubblico ufficiale (nella specie, sindaco) il quale, pur avendo avuto notizia della condanna divenuta irrevocabile, abbia continuato ad esercitare le sue funzioni.

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Cass. pen. n. 9348/1995

Per la configurabilità del reato di cui all’art. 347 c.p. (usurpazione di pubbliche funzioni) è necessario che le pubbliche funzioni vengano svolte — senza legittima investitura e per fini esclusivamente propri e in contrasto con quelli della pubblica amministrazione — da persona che non può esercitarle in modo assoluto. Si verte, invece, in tema di abuso di ufficio nell’ipotesi di violazione delle condizioni o dei limiti posti all’esercizio di una funzione pubblica da chi abbia la capacità di esercitarla e sia in concreto investita della relativa potestà.

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