16 Mar Art. 35 bis — Sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 9530/1986
La pena accessoria (sospensione, dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) prevista dall’art. 35 bis, introdotto con l’art. 123 L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, è applicabile per il combinato disposto degli artt. 31 (condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte — interdizione) e 33 c.p. (condanna per delitto colposo), a tutte le ipotesi contravvenzionali senza distinguere tra contravvenzioni commesse con dolo o con colpa. Infatti, secondo tali disposizioni, vi può essere un abuso di poteri o una violazione di doveri anche in caso di delitto colposo: è solo l’entità della pena irrogata che può escludere l’applicazione della interdizione, per espresso dettato legislativo, ma non è prevista, anzi è esclusa, una incompatibilità tra interdizione e comportamento colposo dell’agente.
Cass. pen. n. 6249/1985
La sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, di cui all’art. 35 bis c.p. può riguardare non solo l’ufficio di amministrazione, ma anche quello di sindaco, liquidatore, direttore generale, nonché «ogni altro ufficio» con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore, conseguendo ad «ogni condanna» all’arresto per contravvenzioni con abuso dei poteri o violazione dei doveri di ufficio. Poiché fra i doveri di ufficio degli uffici direttivi di persone giuridiche o di imprese sono da ricomprendere quelli attinenti all’osservanza delle normative antinfortunistiche, sull’igiene del lavoro od antinquinamento, legittimamente il giudice applica la pena accessoria della sospensione dell’esercizio dell’ufficio, ove accerti l’inosservanza delle normative medesime, stabilite dal legislatore in un rapporto di stretta connessione con i predetti uffici per la tutela di interessi di ordine generale.
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