14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9530 del 18 settembre 1986
Testo massima n. 1
La pena accessoria [ sospensione, dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ] prevista dall’art. 35 bis, introdotto con l’art. 123 L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, è applicabile per il combinato disposto degli artt. 31 [ condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte — interdizione ] e 33 c.p. [ condanna per delitto colposo ], a tutte le ipotesi contravvenzionali senza distinguere tra contravvenzioni commesse con dolo o con colpa. Infatti, secondo tali disposizioni, vi può essere un abuso di poteri o una violazione di doveri anche in caso di delitto colposo: è solo l’entità della pena irrogata che può escludere l’applicazione della interdizione, per espresso dettato legislativo, ma non è prevista, anzi è esclusa, una incompatibilità tra interdizione e comportamento colposo dell’agente.
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