14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9315 del 30 agosto 1994
Testo massima n. 1
L’art. 57 della L. 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina gli effetti delle pene sostitutive ed i criteri di ragguaglio, dispone al comma 2 che la pena pecuniaria si considera sempre tale, anche se sostitutiva di quella detentiva. Pertanto, nell’ipotesi delittuosa di emissione di assegno senza autorizzazione [ art. 1 della L. 15 dicembre 1990, n. 386 ], non va disposta l’applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza [ art. 5, comma 2, L. n. 386 citata ], ove il giudice abbia sostituito la pena pecuniaria alla reclusione.
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