Art. 30 – Codice penale – Interdizione da una professione o da un’arte
L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.
L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni [139, 140], salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 30063/2020
In tema di incidente di esecuzione, è legittimo il rigetto della richiesta di revoca o di accertamento della avvenuta espiazione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta ad un avvocato con sentenza definitiva di condanna, per effetto del computo del periodo di sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (oggi dal Consiglio Distrettuale di disciplina ai sensi dell'art. 60 della legge 31 dicembre 2012, n. 247), atteso che detta sospensione non costituisce una forma di sanzione disciplinare, trattandosi, invece, di un provvedimento cautelare incidentale di natura amministrativa, a carattere provvisorio. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in considerazione di tale natura del provvedimento, non è applicabile lo specifico meccanismo previsto dall'art. 54, comma 4, della legge n. 247 del 2012 volto a coordinare la durata della sanzione disciplinare con quella della corrispondente sanzione accessoria irrogata nel processo penale). (Rigetta, TRIBUNALE PALMI, 14/10/2019).
Cass. pen. n. 21212/2001
In tema di pene accessorie, qualora sia applicata dal giudice di merito erroneamente la sanzione disciplinare dell'interdizione dalla professione prevista dall'art. 8 della legge n. 175 del 1992 (che attribuisce espressamente agli ordini e collegi professionali sanitari la facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni) in luogo della pena accessoria prevista dall'art. 30 c.p., ben può la Corte di cassazione provvedere a rilevare d'ufficio l'erronea applicazione dell'art. 8 suddetto, trattandosi di errore non determinante annullamento e rettificabile ai sensi dell'art. 619 c.p.p.
Cass. pen. n. 2066/1996
La sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense adottata dall'Ordine degli avvocati e procuratori non ha alcuna comunanza con la pena accusatoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione di cui all'art. 30 c.p.: mentre la prima costituisce estrinsecazione di una funzione amministrativa, la seconda rappresenta una sezione penale perché consegue di diritto alla condanna come effetto penale della stessa. Le due sanzioni pertanto operano in ambiti e su basi diverse, per cui possono concorrere e le sorti dell'una non sono influenzate da quelle subite dall'altra. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che, essendo stata dichiarata estinta per indulto ex D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 la pena accessoria dell'interdizione dalla professione, del pari potesse ritenersi estinta la sospensione cautelare; con riguardo ad una siffatta fattispecie è stata pertanto ritenuta la configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione).