16 Mar Art. 28 — Interdizione dai pubblici uffici
L’interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea [ 77 ].
L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:
- 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
- 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale [ 357 ] o d’incaricato di pubblico servizio [ 358 ];
- 3) dell’ufficio di tutore [ c.c. 346, 424 ] o di curatore [ c.c. 48, 90, 247 3, 248 3, 264 2, 320 6, 321, 356, 392, 424, 508, 528; c.p.c. 78; c. nav. 605 ], anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
- 4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
- 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
- 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
- 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
L’interdizione temporanea [ 37 ] priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.
Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque [ 79 ].
La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi [ 512, 541, 564, 569 ].
- 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;
- 2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale [ 357 ] o d’incaricato di pubblico servizio [ 358 ];
- 3) dell’ufficio di tutore [ c.c. 346, 424 ] o di curatore [ c.c. 48, 90, 247 3, 248 3, 264 2, 320 6, 321, 356, 392, 424, 508, 528; c.p.c. 78; c. nav. 605 ], anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;
- 4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;
- 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;
- 6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;
- 7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 4044/2004
La pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici produce effetti diversi sugli obblighi concernenti il servizio militare a seconda che sia temporanea o perpetua. In entrambi i casi l’interdizione, secondo il combinato disposto dei commi secondo e terzo dell’art. 28 c.p., non riguarda gli incarichi di pubblico servizio obbligatori, salvo che la legge non disponga altrimenti. Una deroga è prevista solo dal disposto degli artt. 28 e 33 c.p.m. di pace e dell’art. 6 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (in materia di leva e reclutamento), che preclude il servizio militare e l’appartenenza alle forze armate per coloro cui sia stata applicata la pena della interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ne consegue che l’interdizione temporanea, quando riferita ad obblighi concernenti il servizio militare, non libera l’interessato dal dovere di darvi osservanza. (Fattispecie relativa al delitto di diserzione impropria aggravata, riconosciuto a carico di militare di leva che, riportata durante il servizio la condanna all’interdizione temporanea dai pubblici uffici per un reato comune, aveva omesso di ripresentarsi al corpo di appartenenza).
Cass. pen. n. 43604/2003
Ai fini dell’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici il giudice deve tenere conto dell’entità della pena quale risulta dalla condanna, senza poter distinguere tra attenuanti di merito, che incidono sulla effettiva gravità del reato, ed attenuanti meramente processuali o premiali, che costituiscono l’incentivo per la collaborazione dell’imputato alla definizione del giudizio, e ciò in quanto, come risulta palese dall’art. 29 c.p., non è consentito scindere la riduzione premiale dalla pena principale determinata in relazione alla gravità del reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in appello).
Cass. pen. n. 2383/2000
La diminuente prevista per la celebrazione del processo con rito abbreviato ha genesi e finalità che la rendono non assimilabile a una circostanza attenuante. Ne consegue che qualora venga inflitta per il reato di concussione una pena inferiore a tre anni di reclusione in conseguenza della applicazione di detta diminuente, la condanna importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, derivando l’applicazione della interdizione temporanea solo da una riduzione di pena conseguente al riconoscimento di una circostanza attenuante.
Cass. pen. n. 10108/1997
In materia di reati previsti dal codice penale, nel caso di generica previsione, senza indicazione di durata, della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, essa deve intendersi come interdizione temporanea con durata uguale a quella della pena principale inflitta, e, comunque, non inferiore a un anno. (Fattispecie relativa alla ritenuta inapplicabilità ai reati previsti dal codice penale dell’art. 4 del R.D. 28 maggio 1931 n. 601 – disposizioni di coordinamento e transitorie al codice penale,- applicabile soltanto alle ipotesi di interdizione prevista da leggi – che prevedono l’interdizione perpetua – decreti e convenzioni internazionali).
Cass. pen. n. 2650/1997
Ai fini dell’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, il giudice deve tener conto dell’entità della pena così come risulta dalla condanna, senza poter distinguere tra attenuanti di merito e riduzioni di pena meramente processuali o premiali, non essendo consentito scindere la riduzione premiale dalla pena principale. (Fattispecie nella quale era stata richiesta in executivis dal P.M. l’interdizione legale a norma dell’art. 32 c.p. in relazione a condanna a pena complessiva di anni quattro di reclusione, per la quale la pena-base superava i cinque anni di reclusione, ridotti per la scelta del rito abbreviato).
Cass. pen. n. 5495/1987
Ai fini dell’applicazione della pena accessoria nell’ipotesi di reato continuato, occorre tener conto della pena principale inflitta per il reato più grave e non anche dell’aumento per la continuazione. (Fattispecie in tema di interdizione dai pubblici uffici).
Cass. pen. n. 6183/1980
È manifestamente infondata — in relazione all’art. 27 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 29 del c.p. sotto il profilo che la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici sarebbe in contrasto con il principio secondo cui le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma devono tendere alla rieducazione del condannato. (La Cassazione ha chiarito che, una volta esclusa, come ha fatto la Corte costituzionale con sentenza n. 264 del 1974, l’illegittimità costituzionale della pena principale perpetua dell’ergastolo, a maggior ragione deve essere esclusa quella di una pena accessoria perpetua; e che, soprattutto, la predetta pena accessoria può efficacemente contribuire proprio all’emenda del condannato ed al suo reinserimento nel consorzio civile, inducendolo a mantenere la buona condotta richiesta per l’applicazione della riabilitazione che estingue le pene accessorie).
Corte cost. n. 13/1968
È costituzionalmente illegittimo il secondo comma n. 5 dell’art. 28 c.p. per quanto attiene alle pensioni di guerra.
Cass. pen. n. 391/1966
La pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici si attua per effetto del giudicato, e quindi con decorrenza dal giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile; un’attività propriamente esecutiva della relativa pronuncia non è concepibile, poiché nessun atto ulteriore potrebbe togliere o comunque modificare quella capacità che il condannato ha già perduto per effetto della sentenza. Per conseguenza, la sospensione dell’esecuzione della pena accessoria, disposta dal giudice dell’esecuzione in sede di incidente, deve considerarsi nulla siccome abnorme; e di un simile provvedimento non può tenersi conto nel computare la durata della pena accessoria, dovendosi in tale computo comprendere anche il periodo di tempo durante il quale l’esecuzione è stata in apparenza sospesa.
Corte cost. n. 3/1966
Sono costituzionalmente illegittimi il secondo comma n. 5 ed il terzo comma dell’art. 28 c.p. nella parte in cui i diritti in essi previsti traggono titolo da un rapporto di lavoro.
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