Art. 569 – Codice penale – Pena accessoria

La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la decadenza della responsabilità genitoriale o della tutela legale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 3915/1978

Ai sensi dell'art. 30 Cost., nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La consumazione del delitto di alterazione di stato (art. 567 cod. pen.) è causa legale di incapacità del genitore agli effetti dell'art. 30 citato. Onde, proprio alla stregua di tale disposizione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 569 cod. pen. è manifestamente infondata.