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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6183 del 15 maggio 1980

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6183 del 15 maggio 1980

Testo massima n. 1

È manifestamente infondata — in relazione all’art. 27 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 29 del c.p. sotto il profilo che la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici sarebbe in contrasto con il principio secondo cui le pene non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma devono tendere alla rieducazione del condannato. [ La Cassazione ha chiarito che, una volta esclusa, come ha fatto la Corte costituzionale con sentenza n. 264 del 1974, l’illegittimità costituzionale della pena principale perpetua dell’ergastolo, a maggior ragione deve essere esclusa quella di una pena accessoria perpetua; e che, soprattutto, la predetta pena accessoria può efficacemente contribuire proprio all’emenda del condannato ed al suo reinserimento nel consorzio civile, inducendolo a mantenere la buona condotta richiesta per l’applicazione della riabilitazione che estingue le pene accessorie ].

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