14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1337 del 6 febbraio 1987
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nel caso che a più condanne per emissione di assegni a vuoto venga applicata la continuazione, la pena accessoria del divieto di emettere assegni bancari o postali non può superare quanto alla durata quella inflitta per la violazione più grave e in ogni caso il limite indicato dall’art. 139 L. 24 novembre 1981 n. 689 [ modifiche al sistema penale ].
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