14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16267 del 7 aprile 2004
Testo massima n. 1
In tema di falso documentale, la materiale falsificazione dell’atto di autentica notarile di una scrittura di compravendita, commessa dal privato, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli articoli 476 e 482 c.p., in quanto nella scrittura privata autenticata è contenuta la documentazione contestuale di due atti che sono, tuttavia, distinti essendo l’uno privato e l’altro [ autentica notarile ] atto pubblico.
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Testo massima n. 1
L’attestazione di conformità di un’autovettura al modello omologato – in quanto proveniente dal costruttore e cioè da un soggetto che non esercita, neppure per delegazione, funzioni pubbliche – è una scrittura privata, con la conseguenza che la falsificazione materiale di detta attestazione integra gli estremi del reato di cui all’art. 485 c.p. [ Falsità in scrittura privata ].
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