14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2837 del 16 marzo 1992
Testo massima n. 1
Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione previsto dall’art. 630 c.p. è una figura autonoma di reato, qualificabile come reato complesso, poichè confluiscono in esso, come elementi costitutivi, fatti che costituirebbero per sè stessi reato, ai sensi dell’art. 84 c.p., nel senso che il sequestro di persona a scopo di estorsione è caratterizzato dall’uso di un mezzo-sequestro di persona finalizzato a conseguire un ingiusto profitto, come prezzo della liberazione dell’ostaggio e si consuma indipendentemente dal conseguimento del profitto. Inoltre, il reato di cui all’art. 630 c.p. non può considerarsi ipotesi delittuosa aggravata del sequestro di persona, dal quale si differenzia per il dolo specifico, che si concretizza nello scopo perseguito, per sè o per gli altri, di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
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