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Art. 130 — Istanza della persona offesa

Art. 130 — Istanza della persona offesa

Quando la punibilità del reato dipende dall’istanza della persona offesa [ 9, 10 ], l’istanza [ c.p.p. 341 ] è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta [ 128, 129 ]. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 457/1970

L’istanza di procedimento non è legata all’uso di formule sacramentali ed è valida anche se sia stata proposta contro ignoti, giacché, per la sua validità, è sufficiente che essa indichi il fatto delittuoso per il quale si chiede la punizione dell’autore dello stesso anche se non sia noto, spettando poi all’autorità giudiziaria l’identificazione del reo. L’istanza di procedimento proposta per un determinato reato, è, al pari della querela, valida ed efficace per la perseguibilità di altro reato ritenuto dal giudice, diverso da quello qualificato e segnalato dall’istante, essendo compito del giudice dare l’esatto nomen iuris al fatto delittuoso per il quale si chiede la punizione.

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