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Art. 12 — Riconoscimento delle sentenze penali straniere

Art. 12 — Riconoscimento delle sentenze penali straniere

Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento [ 730c.p.p. ]:

  1. 1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;
  2. 2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;
  3. 3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
  4. 4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno [ 185 ], ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili [ 185198; c.p.p. 741 ].

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall’Autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4.

  1. 1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l’abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;
  2. 2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;
  3. 3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;
  4. 4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno [ 185 ], ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili [ 185198; c.p.p. 741 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 45207/2013

Ai fini delle notificazioni nel procedimento per il riconoscimento di una sentenza penale straniera, è irrilevante l’elezione di domicilio effettuata nel giudizio svolto dinanzi all’Autorità Giudiziaria estera, trovando invece applicazione le generali prescrizioni previste dall’art. 157 cod.proc. pen., che individuano la località dove effettuare la comunicazione nel luogo ove l’imputato ha dimora.

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Cass. pen. n. 30831/2013

La pronuncia con cui si provvede al riconoscimento di una sentenza penale straniera deve enunciare espressamente gli effetti che ne conseguono e non può limitarsi a richiamare l’art.12 del codice penale.

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Cass. pen. n. 27738/2013

È legittimo il riconoscimento di una sentenza penale straniera anche nella parte relativa a pene accessorie i cui effetti si siano già esauriti. (Fattispecie relativa a riconoscimento di sentenza straniera contenente condanna alla interdizione legale ed alla sospensione della potestà dei genitori “per tutta la durata della pena).

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Cass. pen. n. 14440/2013

La sentenza straniera che sia priva di motivazione per effetto dell’espressa rinuncia dell’imputato al diritto di ottenere l’esposizione scritta delle ragioni della decisione può essere riconosciuta, agli effetti di cui all’art. 12, comma primo, nn. 1 e 4, c.p., non essendo contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. (Nella specie, la sentenza era stata emessa dalla Corte di assise correzionale di Lugano).

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Cass. pen. n. 41597/2009

L’imputazione per cui sia intervenuta sentenza penale straniera di condanna, riconosciuta in Italia, non può essere integrata dal giudice dell’esecuzione, neanche “sub specie”di interpretazione del giudicato attraverso il postumo riconoscimento di una circostanza aggravante (ostativa, nella specie, all’applicazione dell’indulto elargito con L. 31 luglio 2006 n. 241).

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Cass. pen. n. 38278/2004

Poiché il riconoscimento delle sentenze penali straniere avviene su richiesta del P.G. presso la Corte d’appello che ha l’obbligo di specificare espressamente gli effetti per i quali è domandato, ne deriva che, se la richiesta viene formulata agli effetti previsti dall’art. 12 c.p.p., la parte non può chiederne l’utilizzo ai fini di procedere al cumulo giuridico, peraltro di competenza esclusiva del P.M.

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Cass. pen. n. 12953/2004

Poiché nell’ordinamento italiano non vige il principio del ne bis in idem internazionale, la sentenza penale emessa in un Paese extra-europeo nei confronti di un cittadino italiano non impedisce la rinnovazione del giudizio in Italia per lo stesso fatto, sempre che il cittadino si trovi nel territorio italiano ed il Ministro della giustizia ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 11, comma secondo c.p. Il pregresso riconoscimento della sentenza penale straniera sullo stesso fatto — eventualmente richiesto dal Ministro della giustizia nel caso in cui non esista trattato di estradizione con lo Stato estero ex art. 12, comma secondo, c.p. — non preclude il possibile esercizio dell’azione penale in Italia, in quanto l’istituto del riconoscimento non comporta il recepimento integrale della decisione straniera, ma produce i limitati effetti tassativamente indicati e non è in relazione di alternatività od incompatibilità con la rinnovazione del giudizio, soprattutto quando il Ministro della giustizia non abbia potuto esercitare contestualmente — per circostanze oggettive — l’eventuale opzione tra i due istituti. (Nel caso all’esame della S.C., il riconoscimento della sentenza penale emessa dalla Corte Suprema del Sud Africa era stato richiesto quando l’imputato si trovava ancora all’estero per l’espiazione della pena colà inflittagli, mentre le condizioni per richiedere il rinnovamento del giudizio, per il delitto di omicidio volontario commesso all’estero, erano divenute sussistenti solo in seguito al suo rientro in Italia).

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Cass. pen. n. 46323/2003

Non è applicabile in executivis la continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all’estero, previo riconoscimento della relativa sentenza penale straniera, producendo quest’ultimo nell’ordinamento nazionale i soli effetti indicati nell’art. 12 c.p., tra i quali non è compreso, neanche sub specie di effetto penale della condanna ai sensi del primo comma n. 1 del citato articolo, il regime del reato continuato, che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno.

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Cass. pen. n. 3876/1996

Ai fini della revoca di benefici già concessi (sospensione condizionale o indulto), si deve tenere conto anche delle condanne riportate all’estero, se riconosciute in Italia.

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Cass. pen. n. 1077/1996

Poiché il termine sentenza contenuto nella formulazione dell’art. 12 c.p. riguarda qualsiasi provvedimento decisorio su un’accusa penale assunta da un’autorità giudiziaria straniera, una volta intervenuto il riconoscimento della sentenza straniera, il quale ha natura costitutiva, da tale momento ed automaticamente, senza alcun condizionamento quanto al tipo di procedimento seguito presso lo Stato estero si producono nell’ordinamento nazionale gli effetti previsti dalla legge, in relazione ai quali il riconoscimento è stato richiesto, secondo la tassativa catalogazione di cui all’art. 12 citato. Poiché tra tali effetti rientra l’applicabilità dell’art. 29, comma 1, c.p., la sentenza straniera riconosciuta costituisce presupposto per l’applicazione della pena accessoria. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva dedotto che, riguardando il riconoscimento una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria spagnola con rito cosiddetto abbreviato, consistente nell’applicazione della pena concordata tra accusa e difesa, del tutto omologo a quello disciplinato dall’art. 444 c.p.p., non era consentita l’applicazione nei suoi confronti della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici).

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Cass. pen. n. 1056/1996

Il riconoscimento di una sentenza straniera non può essere richiesto al fine di eventualmente ottenere l’applicazione dell’istituto della continuazione; invero quest’ultimo, che implica un giudizio di merito bilaterale tra la pronuncia all’estero e quella emanata in Italia, non può considerarsi «altro effetto penale della condanna» rilevante ai fini del suddetto riconoscimento ex art. 12, comma 1, n. 1, c.p

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