14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3876 del 25 luglio 1996
Testo massima n. 1
Ai fini della revoca di benefici già concessi [ sospensione condizionale o indulto ], si deve tenere conto anche delle condanne riportate all’estero, se riconosciute in Italia.
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Testo massima n. 2
Non costituisce violazione del principio di specialità dell’estradizione l’assoggettamento dell’estradato ad esecuzione di parte della pena relativa a condanna per fatto incluso tra quelli per cui l’estradizione è stata concessa, in conseguenza di revoca di beneficio condizionalmente applicato, ma revocato dopo la consegna per fatto risolutivo successivo [ nella specie, il riconoscimento della sentenza di condanna straniera chiesto dallo stesso estradato ]. E invero, l’esecuzione di parte della pena a cui si riferisce la revoca del beneficio deve ritenersi compresa nella pena complessiva inflitta per il fatto incluso nel provvedimento di estradizione, a nulla rilevando che la sua concreta espiazione, inizialmente solo potenziale, sia legata alle vicende relative al beneficio applicato e al successivo intervento di una causa risolutiva del beneficio medesimo, secondo la legge nazionale dello Stato consegnatario.
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