16 Mar Art. 168 — Revoca della sospensione
Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto [ c.p.p. 674 ] qualora, nei termini stabiliti, il condannato:
- 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [ 101 ], per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli [ 165 ];
- 2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163.
Qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’articolo 163, il giudice, tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena.
La sospensione condizionale è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell’articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
- 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [ 101 ], per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli [ 165 ];
- 2) riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall’articolo 163.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 21300/2017
Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale disposta con una condanna precedente, presuppone che la seconda sospensione non sia anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. – espressamente fatto salvo dal primo comma dell’art. 168 stesso codice – dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa. (Fattispecie in cui la terza condanna era intervenuta entro i cinque anni dalla seconda, ma oltre i cinque anni dalla prima condanna).
Cass. pen. n. 12817/2017
Al giudice d’appello, cui sia richiesto dalla parte pubblica, anche se non impugnante, la revoca, ex art. 168, comma primo, cod. pen., della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, non è consentito di omettere di prendere in esame l’istanza, rimettendo la decisione al giudice dell’esecuzione, quando sussistano i presupposti per adottare il provvedimento e la relativa dimostrazione emerga dagli atti processuali acquisiti. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa decisione in ordine alla revoca della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, di cui l’imputato aveva usufruito più di due volte).
Cass. pen. n. 32428/2016
Il giudice dell’esecuzione può revocare, ai sensi dell’art.168, comma quarto, cod.pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell’art.164, comma secondo,n.1, cod.pen., in favore dell’imputato che aveva riportato precedente condanna per un delitto a pena detentiva, anche ove, in relazione a tale condanna, sia intervenuta declaratoria di “estinzione della pena e di ogni altro effetto penale”ai sensi dell’art. 47 dell’Ord. pen., a seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale, cui il condannato medesimo era stato ammesso.(In motivazione la suprema Corte ha precisato che la declaratoria di estinzione di ogni “effetto penale”della condanna non può eliminare il vizio genetico che ha determinato la concessione del beneficio).
Cass. pen. n. 30402/2016
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di determinati obblighi, l’inadempimento di questi ultimi determina la revoca del beneficio, salvo i casi di impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato, non potendo rilevare, invece, fatti propri e volontari dello stesso, anche se antecedenti o concomitanti alla concessione del beneficio. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento del giudice di esecuzione di revoca del beneficio per inadempimento parziale degli obblighi cui era subordinata la sospensione condizionale della pena, in particolare per non aver il condannato adempiuto alla rimessione in pristino di uno dei fondi interessati dall’ordinanza, che lo stesso aveva alienato a terzi prima della concessione del beneficio).
Cass. pen. n. 43498/2013
È legittima in sede esecutiva, stante la sua natura meramente dichiarativa, la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa, pur in assenza dei presupposti di legge, con sentenza di patteggiamento, a nulla rilevando che nell’accordo delle parti la proposta dell’imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio. (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale in quanto la pena inflitta, cumulata a quella irrogata con una precedente pronuncia, superava il limite di cui all’art. 164, comma quarto, c.p.).
Cass. pen. n. 30001/2013
Il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di dichiarare l’intervenuta revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il giudice della cognizione, infliggendo nuova condanna, non ha concesso per la wseconda volta il beneficio, pur se la somma delle pene inflitte non superava il limite biennale complessivo.
Cass. pen. n. 30504/2011
La protrazione della condotta di un reato permanente (nella specie, associazione a delinquere di stampo mafioso) nell’ambito del quinquennio successivo alla sentenza con la quale sia stato concessa la sospensione condizionale ne determina la revoca, a nulla rilevando che la condotta criminosa abbia avuto inizio in precedenza.
Cass. pen. n. 15785/2011
La condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa.
Cass. pen. n. 16243/2010
Il giudice dell’esecuzione può procedere d’ufficio alla revoca della sospensione condizionale della pena solo nel caso in cui si tratti di revoca di diritto.
Cass. pen. n. 10742/2009
La revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena (nella specie per essere stata concessa per la terza volta), illegittimamente rifiutata dal giudice dell’esecuzione, è disposta direttamente dalla Corte di cassazione, adita con ricorso dal pubblico ministero, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata.
Cass. pen. n. 48158/2008
La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, eventualmente anche dal giudice dell’esecuzione, quando sia stata concessa per più di una volta, o per più di due volte nel caso previsto dall’art. 164, ultimo comma, c.p..
Cass. pen. n. 40522/2008
In caso di revoca ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1, c.p. della sospensione condizionale della pena concessa con una prima sentenza per reati unificati dalla continuazione con quelli oggetto di una successiva sentenza di condanna che abbia esteso il beneficio all’intera pena determinata per il reato continuato, i termini stabiliti dall’art. 163 stesso codice vanno computati a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la prima sentenza, ma la revoca va circoscritta alla parte di pena che, nell’ambito del reato continuato, è stata imputata al reato (o ai reati ) oggetto della suddetta sentenza, e non all’intera pena originariamente inflitta.
Cass. pen. n. 20289/2008
Una condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria a norma dell’art. 57 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale ), non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
Cass. pen. n. 8976/2008
Le cause di revoca della sospensione condizionale della pena previste dall’art. 168 c.p. operano anche nel caso in cui la stessa pena sia stata dichiarata interamente condonata.
Cass. pen. n. 8974/2008
La revoca della sospensione condizionale della pena che sia stata illegittimamente concessa è possibile, ai sensi dell’art. 168, comma quarto, c.p., solo a condizione che la sentenza contenente la relativa statuizione non sia passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della legge 26 marzo 2001 n. 128, con la quale è stata introdotta la suindicata previsione normativa, cui va riconosciuto carattere processuale, per cui essa non può trovare applicazione con riguardo a situazioni da considerarsi all’epoca già esaurite.
Cass. pen. n. 14018/2007
Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, c.p., espressamente fatto salvo dal primo comma dell’art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa.
Cass. pen. n. 7199/2007
In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma terzo dell’art. 168 c.p. — ove si prescrive che va disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell’art. 164 c.p. — ha natura dichiarativa in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo bis dell’art. 674 c.p.p., dal giudice dell’esecuzione, e dunque anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.
Cass. pen. n. 41315/2006
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma primo, n. 2, c.p. la pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall’art. 163, comma primo, c.p. deve essere cumulata a tutte quelle precedenti sospese condizionalmente, anche se inflitte con più sentenze, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda i limiti fissati.
Cass. pen. n. 17781/2006
La sentenza di patteggiamento, in ragione dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, comma primo, n. 1 c.p., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.
Cass. pen. n. 42367/2005
Il presupposto di legittimità della revoca della sospensione condizionale per «altra condanna» in relazione a un delitto anteriormente commesso è che la pronuncia pregiudicante sia divenuta definitiva, dal momento che si tratta di rimuovere una situazione giuridica già stabilita con pronuncia irrevocabile. (La Corte ha quindi chiarito che, nel caso in cui l’intervenuta sentenza di condanna non sia definitiva, il giudice può valutare solo la non meritevolezza della concessione ulteriore del beneficio, ma non può procedere alla rimozione della sospensione condizionale già concessa, perché la revoca deve collegarsi ad un’attività meramente ricognitiva della verifica dell’esistenza di un presupposto che ope legis comporta appunto la revoca).
Cass. pen. n. 34332/2005
La decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena opera di diritto, non appena la nuova condanna che la comporta passa in giudicato.Il provvedimento di revoca ha, pertanto, mera funzione ricognitiva della condizione risolutiva del beneficio ed i relativi effetti si producono ex tunc retroagendo al momento in cui la condizione si è verificata, a nulla rilevando che la nuova pena sia stata poi condonata, non impedendo che la stessa possa essere computata e cumulata agli effetti del superamento del limite di cui all’art. 163 c.p., come previsto dall’art. 168, comma primo n. 2 c.p.
Cass. pen. n. 28714/2005
Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non piú previsti dalla legge come reato, in quanto l’abolitio criminis fa cessare l’esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l’attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. (Fattispecie in cui il P.M. aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale riguardante precedenti condanne per fatti di emissione di assegni a vuoto, reato depenalizzato con il D.L.vo n. 507 del 1999).
Cass. pen. n. 16515/2004
Il comma terzo dell’art. 168 c.p., introdotto dalla novella del 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l’ambito di operatività della revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, ora consentita anche nei casi in cui la sospensione risulti disposta in violazione dell’art. 164, quarto comma, c.p.. Se la sentenza che ha illegittimamente concesso il beneficio della sospensione condizionale per la terza volta è divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore della novella, tale disposizione non è applicabile, in quanto incontra il limite dell’intangibilità del giudicato, se, invece, è divenuta definitiva dopo tale data, vige la regola dell’immediata operatività dello ius superveniens, anche se meno favorevole al reo, con conseguente revocabilità in sede esecutiva del beneficio erroneamente concesso.
Cass. pen. n. 7652/2004
L’abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l’esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali ultimi deve annoverarsi l’attitudine della medesima a costituire precedente formalmente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. Tale effetto si produce indipendentemente dalla formale dichiarazione di revoca della condanna, quale prevista dall’art. 673 c.p.p., avendo tale dichiarazione natura meramente dichiarativa. Pertanto, non può essere disposta la revoca, ai sensi dell’art. 168, comma quarto, c.p., della sospensione condizionale della pena che sia stata concessa una terza volta, in apparente violazione dell’art. 164, comma quarto, stesso codice, a soggetto che ne aveva già fruito in relazione a due precedenti condanne, quando queste, ancorché non sia per esse intervenuta la revoca ex art. 673 c.p.p., risultino comunque pronunciate per fatti non più costituenti reato (nella specie, emissione di assegni a vuoto).
Cass. pen. n. 36536/2003
È illegittima la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di appello quando appellante è il solo imputato, salvo che nell’ipotesi di cui all’art. 168, primo comma, c.p., che prevede un’attività meramente dichiarativa e non discrezionale del giudice, sicché non sussiste in tal caso violazione del divieto di reformatio in peius.
Cass. pen. n. 34244/2003
L’istituto del cosiddetto «patteggiamento in appello» di cui all’art. 599 c.p.p. non è ammissibile al giudizio speciale disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p., che per la sua specificità, è caratterizzato da regole del tutto atipiche rispetto a quelle del procedimento ordinario. Ne consegue che ad esso, in assenza di espresso rinvio, non è estensibile la disposizione di favore stabilita dall’art. 445, secondo comma, c.p.p., in base alla quale la sentenza di cui all’art. 444, secondo comma, c.p.p. non può essere titolo valido per la revoca della sospensione condizionale in precedenza concessa.
Cass. pen. n. 29421/2003
Non è revocabile in sede esecutiva, ma solo in esito ad impugnazione sul punto, la sospensione condizionale della pena nell’ipotesi prevista dall’art. 168, terzo comma, c.p.p., nel testo introdotto dall’art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e cioè se concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, c.p. (secondo cui il beneficio non può essere concesso più di una volta, salva l’ipotesi prevista dalla legge), qualora la sentenza che l’abbia disposta sia passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della menzionata novella n. 128/2001. Ed invero, il carattere sostanziale della norma contenuta nel menzionato art. 168, terzo comma, ne preclude l’applicazione retroattiva, peraltro impedita anche qualora ad essa fosse da riconoscere natura di norma processuale, stante il limite naturale del rispetto «degli atti e dei fatti esauriti sotto l’impero della legge anteriore».
Cass. pen. n. 29288/2003
La possibilità concessa al giudice dell’esecuzione del comma primo bis dell’art. 674 c.p.p., introdotto dall’art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, di revocare in sede esecutiva la sospensione condizionale concessa in violazione delle condizioni di cui al terzo comma dell’art. 168 c.p. non può operare con riguardo ai benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell’entrata in vigore della citata disposizione di cui alla legge n. 128 del 2001.
Cass. pen. n. 21872/2003
Qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa illegalmente in presenza di causa ostativa, il provvedimento della Corte d’appello che provvede alla revoca ex art. 168, terzo comma c.p. non viola il divieto di reformatio in peius né il principio devolutivo, trattandosi di provvedimento ricognitivo di una preesistente situazione di illegalità.
Cass. pen. n. 40466/2002
In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma 3 dell’art. 168 c.p. — secondo il quale è disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulta concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell’art. 164 c.p. — ha natura dichiarativa, riguardando effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento, tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma 1 bis dell’art. 674 c.p.p., dal giudice della esecuzione. Ne consegue che non comporta violazione del divieto di reformatio in pejus e del principio devolutivo il provvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nel procedimento ordinario come in quello camerale, anche d’ufficio e nei casi di omessa impugnazione del pubblico ministero.
Cass. pen. n. 38010/2002
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena (art. 168, comma 2, c.p.), l’anteriorità del delitto, successivamente giudicato, deve essere riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio e non già alla data di consumazione del reato da essa giudicato.
Cass. pen. n. 31/2001
Il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest’ultima quell’accertamento di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall’art. 168, comma 1, n. 2, c. p.; viceversa, se già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l’applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall’art. 163 c.p., ma – nelle medesime condizioni – va addirittura revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione ex art. 164, comma 2 n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta ex art. 168, comma 1 n. 2, dello stesso codice, prescindono dalla natura del provvedimento che vi abbia dato causa, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata inflitta, ancorché con sentenza di patteggiamento, della quale, pertanto, deve tenersi conto ai predetti fini.
Cass. pen. n. 2891/2000
La circostanza che la sentenza a pena patteggiata non possa costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena non esclude la revocabilità della sospensione concessa dalla predetta sentenza di patteggiamento a seguito della successiva condanna, concorrendo anche l’entità della pena applicata a richiesta a formare il limite di pena massimo oltre il quale il beneficio non è concedibile e diviene quindi revocabile.
Cass. pen. n. 4662/2000
La sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza di patteggiamento, può essere revocata qualora successivamente intervenga sentenza di condanna per fatto anteriore ex art. 168, comma 2, c.p., pronunziata a seguito di giudizio ordinario (o nei casi di riti speciali a cognizione piena) attesoché la successiva condanna fa venir meno la prognosi favorevole che aveva consentito la prima applicazione del beneficio in questione. (In motivazione la S.C. ha precisato che, a differenza del giudizio sulla colpevolezza, il giudizio sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena è un giudizio a cognizione piena, come risulta dal tenore dell’art. 444, comma 3, c.p.p., che non pone limiti alla valutazione del giudice sulla concedibilità del beneficio).
Cass. pen. n. 5225/1999
All’erronea applicazione per la terza volta della sospensione condizionale della pena, anche se intervenuta per mancata iscrizione delle precedenti condanne nel casellario, può e deve porsi rimedio solo mediante l’impugnazione della sentenza che l’ha concessa in sede di cognizione, non già con l’esperimento, in sede esecutiva, della procedura di cui all’art. 674 c.p.p., consentita solo nelle ipotesi previste dall’art. 168, comma primo, numeri 1 e 2, c.p.
Cass. pen. n. 1963/1999
In tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall’art. 168 c.p. deve calcolarsi partendo non dalla prima applicazione del precedente beneficio ma dal passaggio in giudicato della sentenza relativa.
Cass. pen. n. 7551/1998
Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma primo, c.p. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello — svolgendo un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di «reformatio in peius — ha il potere, anche se l’impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell’esecuzione. Al contrario, nell’ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 c.p., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell’esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quello devolutivo. (In motivazione, la S.C. ha precisato che anche nel caso di beneficio erroneamente concesso non ne è consentita la revoca in assenza di impugnazione sul punto del P.M.).
Cass. pen. n. 989/1998
La sentenza di patteggiamento è inidonea a costituire il presupposto per l’operatività della revoca di cui al n. 1 ma non pure del n. 2 dell’art. 168 c.p.: infatti, la revoca, mentre nella prima ipotesi presuppone un giudizio di responsabilità, non riscontrabile nel procedimento definito con patteggiamento, nella seconda ipotesi diventa operante nel momento in cui si verifica, avuto riguardo alla pena irrogata, il superamento del limite stabilito dall’art. 164 c.p., prescindendo da ogni valutazione in ordine alla natura della sentenza.
Cass. pen. n. 5910/1998
In materia di esecuzione, la procedura di cui all’art. 674 c.p.p. consente la revoca della sospensione condizionale, da parte del giudice dell’esecuzione, solo nelle ipotesi previste dall’art. 168 primo comma n. 1 e n. 2 c.p. e non anche nell’ipotesi, del tutto diversa, di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 163 e 164 c.p. L’illegittima applicazione del beneficio, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt. 163 e 164 c.p., può costituire solo motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione e non anche causa di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza passata in giudicato; diversamente la richiesta al giudice dell’esecuzione si trasformerebbe in ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione, non previsto dalla legge.
Cass. pen. n. 4220/1997
Una volta ritenuta, da parte del giudice dell’esecuzione, l’unicità del disegno criminoso di due fatti, oggetto di due diverse sentenze, e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due episodi criminosi non può essere automaticamente revocata in conseguenza del secondo fatto, poiché l’avvenuta unificazione è in contrasto con l’autonomia dei diversi reati considerati dall’art. 168 c.p. ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena. Il reato continuato dovrà, invece, essere considerato nel suo complesso dal giudice dell’esecuzione, il quale valuterà se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata, ovvero debba essere revocato se siano venuti meno i presupposti di legge o se il colpevole non ne appaia meritevole.
Cass. pen. n. 2245/1997
Una condanna condizionalmente sospesa non può dare causa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza di condanna, stante il disposto dell’art. 168, comma primo, c.p., che fa salva la previsione dell’ultimo comma dell’art. 164 c.p.; né il giudice dell’esecuzione può rilevare l’eventuale erronea concessione del beneficio, stante l’intervenuto giudicato sul punto.
Cass. pen. n. 2571/1997
Ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma primo, n. 2, c.p., la pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall’art. 163, comma primo, stesso codice, deve cumularsi a tutte quelle precedenti condizionalmente sospese, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda il limite di cui all’art. 163, comma primo, citato.
Cass. pen. n. 2057/1997
Poiché l’indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l’espiazione, non estingue, però, le pene accessorie, salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna, tra i quali è compresa l’eventuale causa di revoca dei precedenti benefici condizionati, nell’ipotesi in cui, a una condanna a pena sospesa (e, analogamente, a una pena patteggiata sospesa) segua, nei termini, altra condanna a pena condonata, questa comporta la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa.
Cass. pen. n. 1/1997
Poiché la sentenza emessa all’esito della procedura di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. non ha natura di sentenza di condanna, difettandole l’accertamento giudiziale dell’avvenuta «commissione» del fatto-reato, essa non può costituire titolo idoneo alla revoca, a norma dell’art. 168, comma primo, n. 1, c.p., di sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la pena applicata all’esito di «patteggiamento» legittimamente può essere ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena, in quanto, «applicando la pena», essa, sotto tale profilo, è legittimamente equiparabile a una pronuncia di condanna).
Cass. pen. n. 11162/1996
La riabilitazione minorile, prevista dall’art. 24 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, non estingue la pena principale e non elimina le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena (e del perdono giudiziale); trattandosi di istituti — quello della riabilitazione e quello della sospensione condizionale della pena — che operano su piani diversi, senza reciproche interferenze, ne consegue che l’intervenuta riabilitazione non è di ostacolo alla revoca della sospensione condizionale della pena.
Cass. pen. n. 4863/1996
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, nel caso previsto dall’art. 168, comma 2, c.p., va tenuto conto, onde verificare se vi sia stato o no superamento dei limiti stabiliti dall’art. 163, di tutte le condanne che il soggetto abbia riportato nell’arco di tempo previsto dalla legge, e non solo di quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione.
Cass. pen. n. 3876/1996
Ai fini della revoca di benefici già concessi (sospensione condizionale o indulto), si deve tenere conto anche delle condanne riportate all’estero, se riconosciute in Italia.
Cass. pen. n. 11/1996
Poiché la sentenza emessa all’esito della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dagli artt. 444 e seguenti c.p.p. non ha natura di sentenza di condanna, in essa non può essere identificato il presupposto al quale l’art. 168, comma 1, n. 2, c.p. riconnette la revoca della sospensione condizionale della pena. Ne consegue che all’applicazione della pena «patteggiata» non può conseguire l’effetto della revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, che ha come presupposto imprescindibile una sentenza di condanna, e cioè una decisione pronunciata in esito a un giudizio, con piena cognizione del reato e della pena. (In motivazione la S.C. ha, peraltro, ritenuto che il giudice del patteggiamento sia tenuto all’applicazione di quei provvedimenti sanzionatori di carattere specifico previsti dalle leggi speciali che non postulano un giudizio di responsabilità ma conseguono di diritto alla sentenza in questione e rispetto ai quali, pertanto, è irrilevante la circostanza che le parti non vi abbiano fatto riferimento nell’accordo).
Cass. pen. n. 4510/1995
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena conseguente a ulteriore condanna a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p., deve tenersi conto anche della parte di pena condonata.
Cass. pen. n. 4785/1995
Atteso il disposto di cui all’art. 445, comma 2, c.p.p., secondo cui, in caso di applicazione della pena su richiesta, il reato ed ogni relativo effetto penale sono estinti se l’imputato, nei termini indicati, non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, deve escludersi che con la sentenza di cui all’art. 444 c.p.p. possa disporsi la revoca della sospensione condizionale concessa con una precedente condanna; revoca che potrà operare solo qualora si verifichi la condizione impeditiva al prodursi del suddetto effetto estintivo.
Cass. pen. n. 2669/1995
La statuizione della sentenza del giudice di merito che abbia applicato la sospensione condizionale della pena al di fuori dei casi consentiti dalla legge può essere emendata solo tramite il giudizio di impugnazione, attivabile dal pubblico ministero. Ne consegue che, passata in giudicato la decisione, non è possibile procedere in sede di esecuzione alla revoca del beneficio sulla sola constatazione di una erronea determinazione del giudice e, quindi, per ragioni che non riguardano accadimenti sopravvenuti idonei, secondo la legge sostanziale, a giustificare la detta revoca.
Cass. pen. n. 1451/1995
Il fatto giudicato cessa di fungere da causa determinante la decadenza dal beneficio della sospensione condizionale della pena solo quando, esperita la procedura di revoca della sentenza, non azionabile d’ufficio, venga accertato che ne è venuta meno la antigiuridicità con conseguente eliminazione degli effetti del giudicato. (Fattispecie nella quale era stata revocata la sospensione condizionale della pena per effetto di nuova condanna per violazione della legge degli stupefacenti; avendo il ricorrente dedotto che il secondo fatto per cui era stato condannato non costituiva più reato in quanto lo stupefacente detenuto era destinato all’uso personale, la Cassazione, affermando il principio di cui sopra, ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso).
Cass. pen. n. 1286/1995
La pena condizionalmente sospesa (o condonata) non può essere posta in esecuzione dal pubblico ministero mediante ordine di carcerazione (o ingiunzione al condannato di costituirsi in carcere) in base alla sussistenza di una causa di revoca, prima che il giudice abbia eliminato gli effetti del provvedimento concessorio del beneficio con nuovo provvedimento assunto a conclusione di un procedimento diretto all’accertamento dei presupposti per la revoca stessa.
Cass. pen. n. 9281/1994
Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 168, comma 1, ha natura dichiarativa e conseguentemente gli effetti sostanziali risalgono di diritto al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima ed indipendentemente dalla pronuncia giudiziale, giacché la revoca formale non è che un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello — svolgendo un’attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, dunque, che si contravvenga al divieto di reformatio in peius — ha il potere, anche se l’appello è stato proposto dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell’esecuzione. Diversamente, nell’ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso art. 168, il provvedimento di revoca non è meramente dichiarativo ma costitutivo ed investe una valutazione che resta preclusa al giudice dell’esecuzione, cosicché il giudice di appello non può revocare l’ordine di sospensione condizionale della pena qualora il condannato riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso che, cumulata a quella precedentemente sospesa non supera i limiti di cui all’art. 163 c.p., tenuto conto dell’indole e della gravità del reato, ove appellante sia il solo imputato, contravvenendo, in caso contrario, al divieto di reformatio in peius.
Cass. pen. n. 1257/1994
Il potere attribuito dall’art. 674 c.p.p. al giudice dell’esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena deve intendersi riferito alle ipotesi di revoca di diritto previste dall’art. 168, primo comma, c.p.p. e non anche a quella di revoca discrezionale prevista dal secondo comma dello stesso articolo. Infatti, detta revoca implica una valutazione discrezionale, riservata solamente al giudice di cognizione e non consentita al giudice dell’esecuzione, tenuto ad osservare le sentenze divenute definitive.
Cass. pen. n. 3922/1994
Tra gli effetti penali della condanna fatti salvi dall’art. 174, comma primo, c.p. va compresa la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena quale conseguenza della successiva condanna riportata dall’imputato, in presenza degli altri presupposti di legge, ai sensi dell’art. 168, comma primo n. 2 c.p. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione avverso ordinanza del giudice dell’esecuzione che, ai sensi dell’art. 168, comma primo n. 2, c.p. aveva revocato, su richiesta del P.M., il beneficio della sospensione di cui all’art. 163 c.p. a causa di successiva condanna riportata dall’imputato per un delitto anteriormente commesso, nonostante che la pena per tale condanna fosse stata interamente condonata).
Cass. pen. n. 2143/1993
In materia di revoca di diritto, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena, la circostanza che l’art. 674 c.p.p., a differenza dell’art. 590 del codice abrogato, non faccia espresso richiamo all’art. 168, primo comma, c.p. è del tutto irrilevante, in quanto la detta revoca può essere disposta esclusivamente nelle ipotesi previste da tale disposizione del codice penale e, quindi, solo per fatti avvenuti dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha applicato il beneficio. Il tutto diversamente dai casi di revoca facoltativa di cui all’art. 168, secondo comma, c.p. che è rimessa all’esercizio del potere discrezionale del giudice della cognizione contestualmente alla pronuncia della nuova sentenza di condanna.
Cass. pen. n. 405/1993
La condanna menzionata nell’art. 168, comma primo, n. 2, c.p., determina la revoca della sospensione condizionale della pena solo se diviene definitiva dopo quella che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei «termini stabiliti», che sono quelli di durata della sospensione condizionale fissati nell’art. 163 dello stesso codice. (Nella specie, invece, la detta condanna era divenuta definitiva prima della sentenza che aveva concesso la sospensione della pena e conseguentemente la Cassazione ha escluso che la stessa potesse dar luogo a revoca del beneficio).
Cass. pen. n. 1989/1993
La revoca della sospensione condizionale della pena prevista in sede di esecuzione dall’art. 674 c.p.p. è solo la revoca di diritto di cui al comma primo dell’art. 168 c.p. e non anche quella discrezionale di cui al capoverso dell’articolo menzionato, la quale presuppone valutazioni di natura, appunto, discrezionale, che la legge consente solo al giudice della cognizione.
Cass. pen. n. 7254/1992
Ai sensi dell’art. 168 c.p. la revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto e può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione (art. 674 c.p.p.) dopo la pronuncia della condanna per un altro reato e, poiché in mancanza di disposizioni diverse la sentenza di patteggiamento è equiparata ad una pronuncia di condanna (art. 445 comma secondo c.p.p.), deve concludersi che con questa sentenza il giudice, se ve ne sono le condizioni, deve disporre la revoca della sospensione condizionale.
Cass. pen. n. 141/1992
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, sono irrilevanti sia la misura della pena detentiva irrogata in relazione al reato per il quale è stata riportata la condanna costituente motivo di revoca, sia la circostanza che tale reato risulti estinto a seguito di amnistia impropria, mentre rileva solo che il reato venga commesso entro il termine nel quale il rapporto primitivo rimane sospeso e non la sentenza di condanna che accerta il reato stesso, la cui data non dipende dalla volontà di chi fu ammesso al beneficio.
Cass. pen. n. 1705/1986
Nell’espressione «delitto ovvero contravvenzione della stessa indole» contenuta nel primo comma dell’art. 168 c.p. la cui commissione da parte di condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa provoca la revoca del beneficio, la congiunzione chiarisce che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia «della stessa indole» di quella in relazione alla quale venne applicato il beneficio della condanna condizionale laddove tale condizione non è richiesta nel caso di delitti, che opera come causa di revoca sempre, di qualunque natura esso delitto sia.
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