14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 989 del 22 aprile 1998
Testo massima n. 1
La sentenza di patteggiamento è inidonea a costituire il presupposto per l’operatività della revoca di cui al n. 1 ma non pure del n. 2 dell’art. 168 c.p.: infatti, la revoca, mentre nella prima ipotesi presuppone un giudizio di responsabilità, non riscontrabile nel procedimento definito con patteggiamento, nella seconda ipotesi diventa operante nel momento in cui si verifica, avuto riguardo alla pena irrogata, il superamento del limite stabilito dall’art. 164 c.p., prescindendo da ogni valutazione in ordine alla natura della sentenza.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]