14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 28714 del 29 luglio 2005
Testo massima n. 1
Non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non piú previsti dalla legge come reato, in quanto l’abolitio criminis fa cessare l’esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l’attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. [ Fattispecie in cui il P.M. aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale riguardante precedenti condanne per fatti di emissione di assegni a vuoto, reato depenalizzato con il D.L.vo n. 507 del 1999 ].
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