14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1257 del 6 maggio 1994
Testo massima n. 1
Il potere attribuito dall’art. 674 c.p.p. al giudice dell’esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena deve intendersi riferito alle ipotesi di revoca di diritto previste dall’art. 168, primo comma, c.p.p. e non anche a quella di revoca discrezionale prevista dal secondo comma dello stesso articolo. Infatti, detta revoca implica una valutazione discrezionale, riservata solamente al giudice di cognizione e non consentita al giudice dell’esecuzione, tenuto ad osservare le sentenze divenute definitive.
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