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Art. 674 — Revoca di altri provvedimenti

Art. 674 — Revoca di altri provvedimenti

1. La revoca della sospensione condizionale della pena , della grazia o dell’amnistia o dell’indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell’esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

1-bis. Il giudice dell’esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’articolo 168 del codice penale .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 49757/2017

Non può essere revocata la sospensione condizionale della pena per effetto di sentenza straniera non riconosciuta secondo lo specifico procedimento disciplinato dal d.lgs. 7 ottobre 2010, n. 161, né, in difetto, il giudice dell’esecuzione cui sia avanzata una richiesta in tal senso ai sensi degli artt. 674 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. può compiere attività valutative e pervenire ad accertamenti incidentali rimessi in via esclusiva alla competente sede cognitoria.

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Cass. pen. n. 43498/2013

È legittima in sede esecutiva, stante la sua natura meramente dichiarativa, la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa, pur in assenza dei presupposti di legge, con sentenza di patteggiamento, a nulla rilevando che nell’accordo delle parti la proposta dell’imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio. [Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale in quanto la pena inflitta, cumulata a quella irrogata con una precedente pronuncia, superava il limite di cui all’art. 164, comma quarto, c.p.].

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Cass. pen. n. 6320/2010

L’indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell’esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla legge e non per un mero ripensamento, sia pur fondato, sulla correttezza della sua applicazione, ostandovi l’intangibilità del giudicato. [Fattispecie relativa all’applicazione dell’indulto a delitto per il quale il beneficio non si sarebbe potuto concedere].

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Cass. pen. n. 21501/2009

In tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, alcuni dei quali – compreso quello più grave – siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell’indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell’aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta; a tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell’esecuzione interpretare il giudicato.

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Cass. pen. n. 13584/2009

L’indulto applicato dal giudice della cognizione non può essere revocato da quello dell’esecuzione se non in presenza di una delle cause previste dalla legge e non per una diversa valutazione in ordine all’incidenza delle circostanze attenuanti concesse e del relativo giudizio di bilanciamento. [Nella specie, concernente l’applicazione dell’indulto concesso con D.P.R. n. 394 del 1990 a pena inflitta per i reati di cui agli artt. 71 e 74 della L. n. 685 del 1975 previa concessione di attenuanti generiche prevalenti, si è ritenuta corretta la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato istanza di revoca dell’indulto proposta dal P.M.].

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Cass. pen. n. 46289/2008

Ai fini della revoca dell’indulto elargito con legge 31 luglio 2006 n. 241 nei confronti di chi commetta un delitto doloso nel quinquennio dall’entrata in vigore di essa, ricorre tale condizione se il reato sia commesso il giorno stesso di entrata in vigore della legge, e cioè il 1° agosto 2006, dovendosi ritenere che la legge sia entrata in vigore all’inizio di quel giorno, e cioè prima della commissione del reato.

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Cass. pen. n. 10534/2008

In tema di impugnazioni, poiché la revoca «di diritto» del beneficio della sospensione condizionale della pena consegue automaticamente all’avvenuto accertamento delle condizioni previste dalla legge, ove il giudice di merito non vi provveda, la revoca può essere disposta d’ufficio dalla Corte di cassazione previo annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto la relativa statuizione ha natura meramente dichiarativa. [Fattispecie nella quale il giudice dell’esecuzione aveva respinto la richiesta del P.M. di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, in un caso in cui il condannato non aveva ottemperato all’obbligo di demolizione delle opere abusive, cui il predetto beneficio era subordinato].

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Cass. pen. n. 47706/2004

La revoca, da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 674, comma 1 bis, c.p.p., della sospensione condizionale, quando venga riscontrata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 168, comma terzo, c.p., ha carattere di obbligatorietà [anche per il caso in cui il beneficio sia stato concesso con la sentenza di applicazione della pena su richiesta], e non è limitata alla sola ipotesi che l’erronea concessione del beneficio in sede di cognizione sia dipesa da mancato aggiornamento delle risultanze del casellario giudiziale, fermo restando, peraltro, che la disposizione di cui al citato comma 1 bis dell’art. 674 c.p.p., introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 26 marzo 2001 n. 128, non può trovare applicazione, trattandosi di norma a contenuto sostanziale comportante un trattamento deteriore per il condannato, relativamente ai fatti commessi e, comunque, alle sentenze passate in giudicato anteriormente all’entrata in vigore della novella.

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Cass. pen. n. 43909/2003

Il provvedimento di grazia sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato entro un termine predeterminato è revocabile di diritto, ai sensi dell’art. 674 c.p.p., al verificarsi della condizione stessa, rimanendo del tutto irrilevante, a questi fini, che il decreto di grazia condizionato non sia stato notificato al beneficiario, dal momento che nessuna norma stabilisce un tale obbligo [in motivazione la Corte ha precisato che il destinatario di un provvedimento eccezionale, come la grazia, ha un onere di ordinaria diligenza nel prenderne contezza all’atto stesso della sua fruizione].

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Cass. pen. n. 19752/2003

In presenza di una già operante e riconoscibile causa di revoca dell’indulto, è legittima e doverosa la mancata applicazione del beneficio atteso che, altrimenti, il medesimo, una volta applicato, o dovrebbe essere subito dopo revocato, con inutile dispendio di attività giurisdizionale, o non sarebbe più revocabile, con evidente violazione della legge che, quando ne sussistano le condizioni, prevede invece la revoca come obbligatoria.

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Cass. pen. n. 11823/2003

Non è revocabile in executivis, ma solo nel giudizio di cognizione, mediante impugnazione della sentenza che l’abbia disposta, la sospensione condizionale della pena concessa per la seconda volta in violazione del disposto dell’art. 164, comma quarto, c.p., in quanto il relativo potere, di natura discrezionale, non appartiene al giudice dell’esecuzione. [Principio enunciato con riferimento a reato commesso prima dell’entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, modificativa sia dell’art. 168 c.p., sia dell’art. 674 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 10607/2003

In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, le disposizioni introdotte dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, modificative degli artt. 168 c.p. e 674 c.p.p. non si applicano retroattivamente alle sentenze passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della novella, trattandosi di norme di natura sostanziale soggette al divieto di applicazione in malam partem di cui all’art. 2 c.p.

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Cass. pen. n. 43477/2002

Il disposto di cui al comma 1 bis dell’art. 674 c.p.p., introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 26 marzo 2001 n. 128 [secondo cui «il giudice dell’esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l’esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell’art. 168 del codice penale», tra le quali è ora compresa anche l’eventualità che la sospensione sia stata indebitamente concessa con la sentenza di patteggiamento], trova applicazione, trattandosi di norma processuale soggetta al principio tempus regit actum, anche con riguardo all’ipotesi in cui la concessione del beneficio da revocare abbia avuto luogo con sentenza passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della citata legge n. 128/2001.

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Cass. pen. n. 25531/2002

La revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma 3, c.p. [aggiunto dall’art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128] anche per il caso in cui il beneficio sia stato concesso in violazione dell’art. 164, comma 4, stesso codice, non può operare per i benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell’entrata in vigore della citata legge.

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Cass. pen. n. 7338/2002

In tema di esecuzione, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell’art. 674 c.p.p. dal giudice dell’esecuzione ha un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi ex lege. Ne consegue, quindi, che in detta ipotesi il pubblico ministero, quale organo dell’esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che, nel contempo, chieda al competente giudice dell’esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui al summenzionato art. 674. [Fattispecie relativa ad ordine di carcerazione esecutivo di pena scaturente da revoca ex lege di sospensione condizionale non ancora deliberata dal giudice].

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Cass. pen. n. 635/2000

Il disposto dell’art. 168, primo comma, c.p., che prevede limiti e condizioni alla revocabilità della sospensione condizionale della pena «Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164», vuol dire che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, senza limiti e condizioni, quando sia stata concessa per più di una volta, ovvero per più di due volte nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 164 c.p. In siffatte ipotesi la revoca è adottabile anche dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 674 c.p.p.

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Cass. pen. n. 5225/1999

All’erronea applicazione per la terza volta della sospensione condizionale della pena, anche se intervenuta per mancata iscrizione delle precedenti condanne nel casellario, può e deve porsi rimedio solo mediante l’impugnazione della sentenza che l’ha concessa in sede di cognizione, non già con l’esperimento, in sede esecutiva, della procedura di cui all’art. 674 c.p.p., consentita solo nelle ipotesi previste dall’art. 168, comma primo, numeri 1 e 2, c.p.

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Cass. pen. n. 2650/1999

La procedura di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall’art. 674 c.p.p. si riferisce unicamente alle ipotesi di decadenza tassativamente previste dall’art. 168 c.p., e non anche ai casi di violazione dell’art. 164 dello stesso codice. Poiché le cause che determinano la revoca obbligatoria del provvedimento sono specificamente indicate dalla legge, non è possibile, per la preclusione nascente dal principio dell’intangibilità del giudicato, togliere in sede esecutiva il beneficio concesso con sentenza divenuta irrevocabile a colui al quale non lo si sarebbe potuto accordare per averlo già ottenuto due volte, nemmeno nel caso in cui dal certificato penale acquisito nel procedimento di cognizione non risulti ancora la pregressa doppia applicazione del beneficio.

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Cass. pen. n. 823/1999

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di somma liquidata a titolo di provvisionale o di integrale risarcimento del danno a favore della parte civile, non può essere riconosciuta a questa ultima una legittimazione alla domanda al giudice della esecuzione ex art. 674 c.p.p. di revoca del beneficio concorrente o alternativa a quella proponibile dal pubblico ministero, atteso che non sussiste un interesse in senso proprio della parte civile a vedere realizzata la pretesa punitiva dello Stato, la cui attuazione comporta anche il venir meno della funzione strumentale indiretta del rafforzamento dell’obbligo risarcitorio, connessa alla situazione di persistente operatività — e non di cessazione per revoca — della sospensione condizionale della pena.

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Cass. pen. n. 2454/1997

In sede di esecuzione non è possibile procedere alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena erroneamente concesso sulla base di un certificato del casellario non attestante fedelmente i precedenti penali dell’imputato. Alla revoca del beneficio può procedersi infatti solo nell’ipotesi in cui si realizzino le condizioni che comportano automaticamente la decadenza ex art. 168 comma 1 c.p., mentre i principi generali in tema di giudicato impediscono di far valere qualsiasi questione, anche se relativa a nullità assolute o a provvedimenti illegittimi per errato esercizio del potere discrezionale o illegali perché oggettivamente contra legem.

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Cass. pen. n. 9071/1997

In materia di esecuzione il pubblico ministero non può disporre l’esecuzione di una pena sospesa, in mancanza di un espresso provvedimento del giudice in tal senso, anche quando esistano tutti i presupposti per la revoca obbligatoria della sospensione.

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Cass. pen. n. 2245/1997

Una condanna condizionalmente sospesa non può dare causa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente sentenza di condanna, stante il disposto dell’art. 168, comma primo, c.p., che fa salva la previsione dell’ultimo comma dell’art. 164 c.p.; né il giudice dell’esecuzione può rilevare l’eventuale erronea concessione del beneficio, stante l’intervenuto giudicato sul punto.

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Cass. pen. n. 732/1996

In mancanza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non può revocare l’indulto applicato in primo grado, sicché la revoca è rimessa alla fase esecutiva, poiché – come risulta dagli artt. 590, ultimo comma c.p.p. 1930 e 674, ultimo comma c.p.p. in vigore – il giudice della cognizione può revocare il beneficio condizionato solo con la sentenza di condanna per altro reato.

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Cass. pen. n. 375/1996

Al giudice dell’esecuzione è consentita dall’art. 674 c.p.p. soltanto la revoca dell’indulto condizionato in base alla condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza. Fuori di tale ipotesi, il contenuto del giudicato non è modificabile, neanche nel caso in cui il giudice della cognizione abbia erroneamente applicato l’indulto per inosservanza delle disposizioni sull’esclusione oggettiva o soggettiva del beneficio. [Fattispecie relativa ad applicazione di indulto a norma del D.P.R. n. 865 del 1986, disposta con la sentenza di condanna, poi confermata in appello, ma erronea in quanto relativa a pena per reato escluso oggettivamente dal beneficio. Nell’enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha precisato che, in una siffatta evenienza, l’indulto poteva essere revocato solo in fase di cognizione, a seguito di impugnazione del P.M.].

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Cass. pen. n. 5897/1995

In tema di revoca dei benefici, quando la stessa sia prevista come obbligatoria ed automatica, in conseguenza dell’intervenuta condanna per i reati commessi entro un certo termine, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell’art. 674 c.p.p. dal giudice dell’esecuzione ha un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi ex lege. In detta ipotesi, quindi, il pubblico ministero, quale organo dell’esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che, nel contempo, chieda al competente giudice dell’esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui al summenzionato art. 674.

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Cass. pen. n. 2669/1995

La statuizione della sentenza del giudice di merito che abbia applicato la sospensione condizionale della pena al di fuori dei casi consentiti dalla legge può essere emendata solo tramite il giudizio di impugnazione, attivabile dal pubblico ministero. Ne consegue che, passata in giudicato la decisione, non è possibile procedere in sede di esecuzione alla revoca del beneficio sulla sola constatazione di una erronea determinazione del giudice e, quindi, per ragioni che non riguardano accadimenti sopravvenuti idonei, secondo la legge sostanziale, a giustificare la detta revoca.

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Cass. pen. n. 1286/1995

La pena condizionalmente sospesa [o condonata] non può essere posta in esecuzione dal pubblico ministero mediante ordine di carcerazione [o ingiunzione al condannato di costituirsi in carcere] in base alla sussistenza di una causa di revoca, prima che il giudice abbia eliminato gli effetti del provvedimento concessorio del beneficio con nuovo provvedimento assunto a conclusione di un procedimento diretto all’accertamento dei presupposti per la revoca stessa.

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Cass. pen. n. 1257/1994

Il potere attribuito dall’art. 674 c.p.p. al giudice dell’esecuzione di revocare la sospensione condizionale della pena deve intendersi riferito alle ipotesi di revoca di diritto previste dall’art. 168, primo comma, c.p.p. e non anche a quella di revoca discrezionale prevista dal secondo comma dello stesso articolo. Infatti, detta revoca implica una valutazione discrezionale, riservata solamente al giudice di cognizione e non consentita al giudice dell’esecuzione, tenuto ad osservare le sentenze divenute definitive.

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