14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2650 del 22 ottobre 1999
Testo massima n. 1
La procedura di revoca della sospensione condizionale della pena, prevista dall’art. 674 c.p.p. si riferisce unicamente alle ipotesi di decadenza tassativamente previste dall’art. 168 c.p., e non anche ai casi di violazione dell’art. 164 dello stesso codice. Poiché le cause che determinano la revoca obbligatoria del provvedimento sono specificamente indicate dalla legge, non è possibile, per la preclusione nascente dal principio dell’intangibilità del giudicato, togliere in sede esecutiva il beneficio concesso con sentenza divenuta irrevocabile a colui al quale non lo si sarebbe potuto accordare per averlo già ottenuto due volte, nemmeno nel caso in cui dal certificato penale acquisito nel procedimento di cognizione non risulti ancora la pregressa doppia applicazione del beneficio.
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