14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19752 del 28 aprile 2003
Posted at 15:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
In presenza di una già operante e riconoscibile causa di revoca dell’indulto, è legittima e doverosa la mancata applicazione del beneficio atteso che, altrimenti, il medesimo, una volta applicato, o dovrebbe essere subito dopo revocato, con inutile dispendio di attività giurisdizionale, o non sarebbe più revocabile, con evidente violazione della legge che, quando ne sussistano le condizioni, prevede invece la revoca come obbligatoria.
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