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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19752 del 28 aprile 2003

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19752 del 28 aprile 2003

Testo massima n. 1

In presenza di una già operante e riconoscibile causa di revoca dell’indulto, è legittima e doverosa la mancata applicazione del beneficio atteso che, altrimenti, il medesimo, una volta applicato, o dovrebbe essere subito dopo revocato, con inutile dispendio di attività giurisdizionale, o non sarebbe più revocabile, con evidente violazione della legge che, quando ne sussistano le condizioni, prevede invece la revoca come obbligatoria.

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