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Art. 675 — Falsità di documenti

Art. 675 — Falsità di documenti

1. Se la falsità di un atto o di un documento , accertata a norma dell’articolo 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell’esecuzione che la dichiari .

2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell’esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell’ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale, con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse [ 243 ].

3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico [ 243 ].

4. Per l’osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 24443/2006

Gli adempimenti conseguenti all’ordine di ripristinazione degli atti dichiarati falsi, seppure impartito già dal giudice della cognizione, rientrano nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione, che procede con anticipazione delle spese a carico dell’Erario.

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Cass. pen. n. 2671/2002

Il giudice dell’esecuzione può dichiarare, ai sensi dell’art. 675, comma primo, c.p.p., la falsità di atti o di documenti, che non sia stata dichiarata nella sentenza che rilevi l’intervenuta prescrizione di reati di falso, a condizione che l’accertamento della falsità risulti dal testo della stessa sentenza, divenuta irrevocabile, e sia possibile oggetto di riscontro immediato, indipendentemente dal riesame degli atti processuali.

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