Avvocato.it

Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 2671 del 24 gennaio 2002

Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 2671 del 24 gennaio 2002

Testo massima n. 1

Il giudice dell’esecuzione può dichiarare, ai sensi dell’art. 675, comma primo, c.p.p., la falsità di atti o di documenti, che non sia stata dichiarata nella sentenza che rilevi l’intervenuta prescrizione di reati di falso, a condizione che l’accertamento della falsità risulti dal testo della stessa sentenza, divenuta irrevocabile, e sia possibile oggetto di riscontro immediato, indipendentemente dal riesame degli atti processuali.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze