14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 375 del 19 aprile 1996
Testo massima n. 1
Al giudice dell’esecuzione è consentita dall’art. 674 c.p.p. soltanto la revoca dell’indulto condizionato in base alla condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza. Fuori di tale ipotesi, il contenuto del giudicato non è modificabile, neanche nel caso in cui il giudice della cognizione abbia erroneamente applicato l’indulto per inosservanza delle disposizioni sull’esclusione oggettiva o soggettiva del beneficio. [ Fattispecie relativa ad applicazione di indulto a norma del D.P.R. n. 865 del 1986, disposta con la sentenza di condanna, poi confermata in appello, ma erronea in quanto relativa a pena per reato escluso oggettivamente dal beneficio. Nell’enunciare il principio di cui in massima, la Suprema Corte ha precisato che, in una siffatta evenienza, l’indulto poteva essere revocato solo in fase di cognizione, a seguito di impugnazione del P.M. ].
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