14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6320 del 16 febbraio 2010
Posted at 15:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’indulto concesso dal giudice della cognizione può essere revocato dal giudice dell’esecuzione solo per la sopravvenienza di una causa prevista dalla legge e non per un mero ripensamento, sia pur fondato, sulla correttezza della sua applicazione, ostandovi l’intangibilità del giudicato. [ Fattispecie relativa all’applicazione dell’indulto a delitto per il quale il beneficio non si sarebbe potuto concedere ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]