Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 732 del 22 maggio 1996

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 732 del 22 maggio 1996

Testo massima n. 1

In mancanza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non può revocare l’indulto applicato in primo grado, sicché la revoca è rimessa alla fase esecutiva, poiché – come risulta dagli artt. 590, ultimo comma c.p.p. 1930 e 674, ultimo comma c.p.p. in vigore – il giudice della cognizione può revocare il beneficio condizionato solo con la sentenza di condanna per altro reato.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze