14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 732 del 22 maggio 1996
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in Massimario
Testo massima n. 1
In mancanza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello non può revocare l’indulto applicato in primo grado, sicché la revoca è rimessa alla fase esecutiva, poiché – come risulta dagli artt. 590, ultimo comma c.p.p. 1930 e 674, ultimo comma c.p.p. in vigore – il giudice della cognizione può revocare il beneficio condizionato solo con la sentenza di condanna per altro reato.
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