14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 43909 del 17 novembre 2003
Testo massima n. 1
Il provvedimento di grazia sottoposto alla condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato entro un termine predeterminato è revocabile di diritto, ai sensi dell’art. 674 c.p.p., al verificarsi della condizione stessa, rimanendo del tutto irrilevante, a questi fini, che il decreto di grazia condizionato non sia stato notificato al beneficiario, dal momento che nessuna norma stabilisce un tale obbligo [ in motivazione la Corte ha precisato che il destinatario di un provvedimento eccezionale, come la grazia, ha un onere di ordinaria diligenza nel prenderne contezza all’atto stesso della sua fruizione ].
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