14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1989 del 8 febbraio 1993
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in Massimario
Testo massima n. 1
La revoca della sospensione condizionale della pena prevista in sede di esecuzione dall’art. 674 c.p.p. è solo la revoca di diritto di cui al comma primo dell’art. 168 c.p. e non anche quella discrezionale di cui al capoverso dell’articolo menzionato, la quale presuppone valutazioni di natura, appunto, discrezionale, che la legge consente solo al giudice della cognizione.
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