Cass. pen. n. 4662 del 31 gennaio 2000

Testo massima n. 1


La sospensione condizionale della pena, concessa con sentenza di patteggiamento, può essere revocata qualora successivamente intervenga sentenza di condanna per fatto anteriore ex art. 168, comma 2, c.p., pronunziata a seguito di giudizio ordinario (o nei casi di riti speciali a cognizione piena) attesoché la successiva condanna fa venir meno la prognosi favorevole che aveva consentito la prima applicazione del beneficio in questione. (In motivazione la S.C. ha precisato che, a differenza del giudizio sulla colpevolezza, il giudizio sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena è un giudizio a cognizione piena, come risulta dal tenore dell'art. 444, comma 3, c.p.p., che non pone limiti alla valutazione del giudice sulla concedibilità del beneficio).

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