14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 21300 del 4 maggio 2017
Testo massima n. 1
Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale disposta con una condanna precedente, presuppone che la seconda sospensione non sia anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, cod. pen. – espressamente fatto salvo dal primo comma dell’art. 168 stesso codice – dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due condanne entrambe a pena sospesa. [ Fattispecie in cui la terza condanna era intervenuta entro i cinque anni dalla seconda, ma oltre i cinque anni dalla prima condanna ].
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