Cass. pen. n. 141 del 28 febbraio 1992
Testo massima n. 1
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, sono irrilevanti sia la misura della pena detentiva irrogata in relazione al reato per il quale è stata riportata la condanna costituente motivo di revoca, sia la circostanza che tale reato risulti estinto a seguito di amnistia impropria, mentre rileva solo che il reato venga commesso entro il termine nel quale il rapporto primitivo rimane sospeso e non la sentenza di condanna che accerta il reato stesso, la cui data non dipende dalla volontà di chi fu ammesso al beneficio.