Cass. pen. n. 15785 del 20 aprile 2011
Testo massima n. 1
La condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa.
La condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa.