14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5910 del 23 febbraio 1998
Testo massima n. 1
In materia di esecuzione, la procedura di cui all’art. 674 c.p.p. consente la revoca della sospensione condizionale, da parte del giudice dell’esecuzione, solo nelle ipotesi previste dall’art. 168 primo comma n. 1 e n. 2 c.p. e non anche nell’ipotesi, del tutto diversa, di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 163 e 164 c.p. L’illegittima applicazione del beneficio, per essere già esistenti le cause preclusive di cui agli artt. 163 e 164 c.p., può costituire solo motivo di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione e non anche causa di revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza passata in giudicato; diversamente la richiesta al giudice dell’esecuzione si trasformerebbe in ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione, non previsto dalla legge.
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