16 Mar Art. 165 — Obblighi del condannato
all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno [ c.p.p. 538, 539 ]; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163.
Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 322 quater, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno.
Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.
Nel caso di condanna per il reato previsto dall’articolo 624 bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 26259/2018
In tema di sospensione condizionale della pena, qualora il beneficio venga concesso a persona che ne abbia già usufruito, l’obbligatorietà, ai sensi dell’art. 165, comma secondo, c.p., della sua subordinazione all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma primo dello stesso articolo non comporta che, quando l’obbligo prescelto dal giudice sia quello della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, possa prescindersi dalla condizione costituita dalla non opposizione da parte dell’imputato; condizione per la realizzazione della quale deve ritenersi necessaria una espressa manifestazione di volontà proveniente dallo stesso imputato, con esclusione, quindi, della possibilità che essa venga desunta da atti redatti dal difensore, ivi compreso l’atto di appello.
Cass. pen. n. 39770/2017
Nel caso di sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, non integra nullità della sentenza di condanna l’omessa specificazione dei giorni di espletamento del lavoro, potendo questi ultimi formare oggetto di determinazione da parte del giudice dell’esecuzione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente l’indicazione dell’ente presso cui il lavoro andava svolto e della durata massima, complessiva e giornaliera, di esso).
Cass. pen. n. 26873/2017
In materia di sospensione condizionale della pena, le condotte previste dall’art. 165, comma quarto, cod. pen., a titolo di riparazione pecuniaria in favore della P.A. lesa dall’illecito del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, sono funzionali all’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167, cod. pen.; esse configurano una disposizione di diritto sostanziale, che, per tale ragione, non è applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore avvenuta con la legge n. 69 del 2015.
Cass. pen. n. 25413/2016
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per consentire al giudice di merito di verificare se l’imputato, dichiarato fallito dopo la sentenza di condanna di primo grado, avesse perduto l’amministrazione del proprio patrimonio con conseguente impossibilità di adempiere personalmente al pagamento della provvisionale).
Cass. pen. n. 22258/2016
In tema di reati edilizi, nel caso in cui il giudice fissi il termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo, cui é subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, non trova applicazione quello di novanta giorni, richiamato dall’art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che invece opera nel caso in cui in sentenza non sia stato fissato alcun termine.
Cass. pen. n. 24642/2015
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di obblighi, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello previsto dall’art. 163 cod.pen., ossia con quello durante il quale è sospesa l’esecuzione della sanzione irrogata, dopo il passaggio in giudicato della decisione. (Fattispecie relativa a sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità).
Cass. pen. n. 21029/2015
Il condannato, che abbia beneficiato della sospensione condizionale della pena subordinata al compimento di determinati obblighi stabiliti nella sentenza, non può invocare la sopravvenuta impossibilità di ottemperare per caso fortuito o forza maggiore se tale circostanza impeditiva dipende dall’avere egli stesso precostituito, mediante un proprio atto volontario, le condizioni per non adempiere, ostandovi il principio della personalità della pena e della obbligatorietà ed effettività di essa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la cessione a terzi della proprietà dell’area possa integrare una ipotesi di impossibilità ad eseguire la demolizione delle opere abusive imposta con la sentenza di condanna per la fruizione del beneficio).
Cass. pen. n. 3553/2014
L’estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non comporta l’estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, con la conseguenza che di questa deve tenersi conto, ai sensi dell’art. 165, comma secondo, c.p., anche ai fini della necessità di subordinare la ulteriore concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, c.p..
Cass. pen. n. 28356/2013
In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato.
Cass. pen. n. 22342/2013
È illegittima la decisione con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell’imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario.
Cass. pen. n. 4723/2011
La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, partecipa della natura afflittiva propria delle sanzioni e, pertanto, può essere sì destinata in favore di ente diverso dalla P.A., ed eventualmente anche in favore di una “onlus”o di altra organizzazione di volontariato, ma pur sempre nel quadro di una delega o concessione di esercizio da parte della pubblica amministrazione.
Cass. pen. n. 6314/2010
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena per inadempimento dell’obbligo di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, il giudice dell’esecuzione non può limitarsi alla semplice presa d’atto dell’inadempienza del condannato, ma deve anche procedere a una verifica dell’esigibilità della prestazione stessa, una volta compiuta la quale in termini positivi, deve valutare il grado di collaborazione prestato dal condannato per soddisfare l’obbligo cui sia stato subordinato il beneficio. (Nella specie, si è ritenuta legittima la revoca della sospensione condizionale, sul rilievo che la prestazione di un lavoro di pubblica utilità in favore del Comune per quattro mesi e per sei ore al giorno costituisse oggetto di un obbligo specificamente determinato e quindi esigibile, tanto più che l’ente pubblico aveva stipulato la convenzione prevista dal D.M. 26 marzo 2001 e che il condannato non aveva addotto alcuna causa di giustificazione a sostegno della sua inattività).
Cass. pen. n. 32649/2009
La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, pur non rivestendo natura di sanzione penale, ha contenuto afflittivo e, pertanto, nel caso di revoca del beneficio per il parziale inadempimento della prestazione, occorre tener conto nella determinazione della pena da scontare delle prestazioni adempiute e delle restrizioni subite dal condannato, con un giudizio analogo a quello svolto per l’affidamento in prova al servizio sociale o la liberazione condizionale.
La prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, ha una durata massima di sei mesi (ventisei settimane) e deve essere svolta prestando sei ore di lavoro settimanali e, quindi, per una durata complessiva non superiore alle centocinquantasei ore, salvo che il condannato chieda lo svolgimento della prestazione per una durata giornaliera superiore, che non può comunque eccedere le otto ore, in modo da abbreviarne i tempi di esecuzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività prevista dall’art. 165, comma primo, c.p. ha una durata definita a settimane e a mesi secondo il calendario comune, fermo restando che, a richiesta del condannato, può essere esaurita con modalità concentrate in un intervallo temporale effettivo diverso).
Cass. pen. n. 28065/2007
La subordinazione della sospensione condizionale della pena all’espletamento di un’attività non retribuita a favore della collettività con fissazione del termine di espletamento non decorrente dalla data della sentenza irrevocabile, ma dal momento antecedente (nella specie, a distanza di pochi mesi dalla decisione), è illegittima, in quanto vanifica di fatto il diritto a proporre utile impugnazione.
Cass. pen. n. 25111/2007
Nei confronti di soggetto condannato per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assicurative operate sulle retribuzioni dei dipendenti di una società di cui egli era legale rappresentante, ben può disporsi che la sospensione condizionale della pena sia subordinata, ai sensi dell’art. 165 c.p., all’effettuazione di detto versamento, nulla rilevando che il relativo obbligo facesse formalmente carico alla società.
Cass. pen. n. 13456/2007
Nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato, il termine per la esecuzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, atteso che non è possibile una esecuzione ante iudicatum dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena.
Cass. pen. n. 43188/2004
La parte civile non è legittimata a proporre impugnazione ex art. 576 c.p.p. avverso il capo della sentenza di condanna che non abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, in quanto tale statuizione non riguarda l’azione civile e gli interessi civili, ma gli obblighi imposti al condannato circa l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato; infatti, le disposizioni contenute nell’art. 165 c.p., che consentono al giudice di subordinare la concessione del beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non riguardano il danno civilistico patrimonialmente inteso, bensì il danno criminale, cioè quelle conseguenze, diverse dal pregiudizio economicamente apprezzabile e risarcibile, che strettamente ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata.
Cass. pen. n. 36769/2004
Nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al versamento di una provvisionale, ben può il giudice fissare un termine per il pagamento anteriore alla data di passaggio in giudicato della sentenza, giacché l’adempimento di un obbligo immediatamente esecutivo ex art 540, comma secondo c.p.p. ha fondamento nell’art. 165 c.p., che prevede le attività che l’imputato può porre in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose o pericolose del reato al fine di pervenire, anche con questo mezzo, ad un rapido soddisfacimento dei diritti della persona danneggiata dal reato.
Cass. pen. n. 32706/2004
In tema di costruzioni edilizie abusive, grava sul soggetto condannato la prova della impossibilità di adempimento, per cause allo stesso non imputabili, della demolizione del manufatto abusivo ordinata con la sentenza di condanna ed alla quale sia subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che compete al giudice dell’esecuzione la sola valutazione sull’adempimento e sulla esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza dell’adempimento stesso.
Cass. pen. n. 23647/2004
Nel caso di condanna per violazione della disciplina edilizia, qualora la sospensione condizionale della pena sia stata subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato e si sia verificata l’impossibilità di adempiere entro il termine fissato per essere stato l’immobile acquisito al patrimonio del comune, il giudice dell’esecuzione non può procedere alla revoca del beneficio esulando dai poteri del condannato l’adempimento della condizione alla quale il beneficio stesso era stato sottoposto.
Cass. pen. n. 20378/2004
In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen – determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante.
Cass. pen. n. 14928/2004
La sopravvenuta abolitio criminis, avendo efficacia ablatoria completa, comporta la cessazione di tutte le conseguenze giuridiche che si riconnettono alla condanna, ivi compresa l’attitudine di quest’ultima a costituire precedente formalmente ostativo ad una nuova concessione della sospensione condizionale della pena.
Cass. pen. n. 933/2004
Non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo risarcitorio in favore della parte offesa senza che quest’ultima abbia esercitato l’azione civile nel processo penale, potendo in tal caso il giudice soltanto prendere in considerazione, al fine di individuare gli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi riconnessi causalmente al fatto di reato, che ne caratterizzano il contenuto offensivo. Ne consegue che va annullata la sentenza con la quale il giudice, in relazione ad una condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, subordini, in assenza della costituzione di parte civile, la concessione del suddetto beneficio «al pagamento della somma non corrisposta a titolo di mantenimento della figlia»
Cass. pen. n. 713/2004
È manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 165 c.p. nella parte in cui non esclude che l’esercizio da parte del giudice della facoltà di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno possa fondarsi su considerazioni afferenti le condizioni economiche e sociali dell’imputato, in quanto il giudice della cognizione non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell’imputato, trovando la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere la sua realizzazione soltanto in sede esecutiva.
Cass. pen. n. 35501/2003
In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che ha sostituito il D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, il giudice, con la sentenza di condanna, può subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose nascenti dal reato, con la unica precisazione che in caso di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento di un sito la sospensione condizionale della pena potrà essere subordinata alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti e proceduralizzati dall’art. 17 dello stesso decreto n. 22, stante la espressa previsione contenuta nel successivo art. 51 bis; per gli altri reati previsti dal decreto n. 22, strutturalmente diversi, anche se talvolta prodromici, da quello di inquinamento di un sito, il giudice può applicare la previsione codicistica di cui all’art. 165, e quindi subordinare il beneficio alla eliminazione delle conseguenze secondo le modalità da lui stesso stabilite nella sentenza di condanna.
Cass. pen. n. 24714/2003
Di fronte all’inadempienza dell’obbligazione condizionante la sospensione della pena, il giudice deve dare conto, ai fini della eventuale revoca del beneficio, della impossibilità o della estrema difficoltà di adempiere, non potendo disattendere lo stato di indigenza dedotto dall’obbligato con formule stereotipe del tipo «avrebbe potuto trovarsi un lavoro» o «darsi da fare».
Cass. pen. n. 33934/2002
Esiste una sostanziale diversità di funzione tra l’ordine di demolizione di cui all’art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 ed il potere di subordinare la sospensione della pena alla demolizione dell’opera, quale condizione prevista dall’art. 165 c.p., sebbene per lo più tali istituti vengano tra loro coordinati. Il primo è una sanzione accessoria tipicamente amministrativa rimessa all’autorità giudiziaria penale; il secondo costituisce un obbligo ripristinatorio che si pone quale condizione al godimento del beneficio, che il giudice può imporre indipendentemente dall’inflizione dell’anzidetta sanzione accessoria. (Mass. redaz.).
Nell’ipotesi di subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di determinati obblighi (rivolti ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato), ex art. 165 c.p., il soggetto interessato può, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell’adempimento ed in tal caso spetta al giudice valutare l’attendibilità e la rilevanza dell’impedimento dedotto. (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 3610/2001
Il disposto di cui all’art. 165, comma secondo, c.p., secondo cui, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena a chi ne abbia già usufruito, il beneficio dev’essere subordinato, salvo che ciò sia impossibile, all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente dello stesso articolo, non può trovare applicazione — quanto meno con riguardo all’obbligo del risarcimento del danno in favore della parte civile — qualora trattisi di sospensione condizionale concessa con la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ciò essenzialmente in quanto la pronuncia di tale sentenza prescinde da qualsivoglia accertamento in ordine all’esistenza ed alla quantificazione del danno risarcibile, tanto che essa non fa neppure stato nel relativo giudizio civile; il che dà luogo proprio ad una di quelle situazioni di «impossibilità» (da intendersi in senso giuridico) che, secondo quanto previsto dalla stessa norma in questione, giustificano la sua mancata applicazione.
Cass. pen. n. 5302/2001
La revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza di obblighi imposti, a norma dell’art. 165 c.p., con la sentenza di condanna (nella specie, demolizione del manufatto abusivo), opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità, sicché il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, nel disporla, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dall’inesistenza di cause che lo rendano impossibile.
Cass. pen. n. 5217/2000
In caso di omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, la sua individuazione dipende dalla natura e dalla specie degli obblighi stessi, non potendosi stabilire un criterio che abbia validità universale. (Nella specie, in cui la sospensione condizionale era stata subordinata all’adempimento dell’obbligazione di pagare gli assegni mensili di mantenimento per i figli minori, la S.C. ha ritenuto che il termine coincidesse con la data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, anche in considerazione del fatto che l’obbligo imposto dal giudice penale non aveva contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello fissato dal giudice civile in sede di separazione consensuale dei coniugi e che il relativo termine era già scaduto, sicché non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del giudice penale, sia pure al limitato fine dell’operatività della sospensione condizionale).
Cass. pen. n. 6580/2000
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non può contenere statuizioni concernenti l’azione civile di risarcimento, siano esse di quantificazione del danno o di assegnazione di una provvisionale, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile.
Cass. pen. n. 4086/2000
È legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusivamente costruita ed al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto costituisce applicazione dell’articolo 165 c.p., il quale prevede la subordinazione del beneficio della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Cass. pen. n. 2684/2000
Agli effetti di quanto previsto dall’art. 165 c.p., in tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla eliminazione delle conseguenze del reato, rientra tra le disposizioni atte ad eliminare le conseguenze dannose del reato di truffa avente ad oggetto titoli di credito, quella di ordinare all’imputato di sollevare la parte offesa dall’obbligo cartolare. Tale disposizione può essere impartita dal giudice anche in mancanza di una richiesta in tal senso della parte civile.
Cass. pen. n. 2390/2000
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, risolvendosi il mancato pagamento cui è subordinato il beneficio in una causa di revoca dello stesso, come testualmente si ricava dall’art. 168 comma primo, n. 1, ultimo inciso, c.p., la verifica della concreta possibilità del condannato di fare fronte a tale onere trova la sua realizzazione indefettibile in sede esecutiva, spettando appunto al giudice della esecuzione stabilire se, nel momento in cui tale onere deve essere effettivamente adempiuto, esso possa essere soddisfatto. Ne consegue che il giudice della cognizione, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento del danno ex art. 165 c.p., non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell’imputato, essendo sempre possibile per il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la assoluta impossibilità dell’adempimento, che, ove ritenuta provata, impedisce la revoca del beneficio.
Cass. pen. n. 2322/1999
Ove l’imputato nel formulare la richiesta di patteggiamento si sia avvalso della facoltà di subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, la previsione dell’intervento del giudice per il controllo della legittimità dell’accordo intervenuto fra le parti si esplica nel senso della verifica della concedibilità del beneficio, al cui esito negativo segue il rigetto della richiesta stessa. La subordinazione di esso a determinati obblighi comporta una inammissibile variazione unilaterale dei termini dell’accordo originario, che fa venire meno la base consensuale su cui questo si basa. (Nella specie la Corte ha affermato che il giudice che subordini la sospensione all’obbligo di demolire l’opera abusiva esorbita dai poteri concessigli dall’art. 444, comma 3, c.p.p.).
Cass. pen. n. 1656/1998
La condizione del risarcimento del danno o dell’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, cui può essere subordinata la sospensione della pena, non può mai avere contenuto generico o indeterminato, incombendo sul giudice l’obbligo di provvedere a quantificare l’entità dell’importo dovuto alla persona offesa e specificare quale somma il condannato è tenuto a pagare — in corrispettivo della mancata riconsegna dei beni — per liberarsi del vincolo dell’adempimento.
Cass. pen. n. 10309/1998
Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell’opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile: perché proprio l’art. 165 c.p. prevede che la sospensione della pena può essere subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e perché non può esservi dubbio che il manufatto abusivamente realizzato costituisca conseguenza del reato edilizio dannosa per l’assetto del territorio.
Cass. pen. n. 7933/1998
In tema di invasione di terreni la subordinazione della sospensione condizionale della pena al rilascio del terreno in favore della P.A. è provvedimento legittimo e conforme al dettato dell’art. 165 c.p. La restituzione della res sulla quale è stato commesso il delitto assolve alla funzione di impedire la prosecuzione della situazione dannosa posta in essere dall’imputato, accertata in modo definitivo con la sentenza di condanna. Peraltro l’occupazione abusiva del demanio impedisce l’uso dell’area da parte della collettività o l’utilizzazione secondo le finalità che la pubblica amministrazione intende conseguire.
Cass. pen. n. 6957/1998
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata ad obblighi del condannato, l’art. 165 c.p. si ispira ai principi di legalità e tassatività e pertanto la subordinazione può essere disposta solo con riferimento a prestazioni certe e determinate in modo da assicurare l’esatta corrispondenza tra obbligo imposto e suo corretto adempimento, di talché non si può ancorare la sospensione condizionale della pena ad una condanna generica al risarcimento del danno, che sarebbe di impossibile adempimento senza una ulteriore pronuncia.
Cass. pen. n. 2927/1998
Il reato di danneggiamento di cosa d’arte, di cui all’art. 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, rientra tra i casi che l’art. 165 c.p., primo comma, seconda parte, eccettua dal potere del giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna. Ciò in quanto il citato art. 59 pone a carico del trasgressore l’esecuzione di quei lavori che il Ministero per i beni culturali ed ambientali riterrà di prescrivergli per riparare i danni da lui prodotti alla cosa; quando la riduzione in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subito, secondo un apposito procedimento.
Cass. pen. n. 2347/1998
Non è possibile subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile da effettuarsi prima del passaggio in giudicato della sentenza. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza con la quale si subordinava la sospensione condizionale della pena per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare all’immediato pagamento di una provvisionale corrispondente agli arretrati non pagati e ai relativi interessi).
Cass. pen. n. 1427/1997
Nell’ipotesi in cui il giudice con la sentenza di condanna conceda la sospensione condizionale della pena, subordinandone l’efficacia all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato entro un preciso termine, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, il trascorrere infruttuoso di detto limite temporale comporta il venire meno del beneficio. Qualora l’imputato abbia presentato ricorso per cassazione, il passaggio in giudicato avviene nel giorno in cui la Corte decide sull’impugnazione medesima, non essendo prevista alcuna notifica di questo provvedimento.
Cass. pen. n. 2543/1997
Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità dalla stessa, legittimamente può subordinare detto beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, mediante demolizione dell’opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile.
Cass. pen. n. 141/1997
In caso di condanna per reati in materia urbanistica il giudice penale può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo, ma deve accertare che l’imputato sia giuridicamente nella condizione di poter eseguire la demolizione, e cioè che la pubblica amministrazione non abbia già adottato i provvedimenti previsti dall’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, acquisito l’immobile e l’area di sedime al patrimonio del comune.
Cass. pen. n. 3/1997
In tema di sospensione condizionale della pena, deve ritenersi illegittima, in applicazione dei principi di legalità e tassatività, che escludono la sottoposizione del beneficio ad obblighi diversi da quelli previsti dall’art. 165 c.p., la subordinazione della sospensione predetta al risarcimento del danno nelle ipotesi in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del danno medesimo, giacché la disposizione predetta attribuisce al giudice di merito l’esercizio di tale facoltà solo ove abbia direttamente proceduto alla quantificazione dell’obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale.
Cass. pen. n. 8392/1996
Non è illegittima la fissazione del termine per il pagamento della provvisionale, cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, essendo anzi tale fissazione espressamente prevista dall’art. 165, terzo comma, c.p. Né è fondato sostenere che il termine debba coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza, poiché quest’ultimo termine soccorre proprio in caso di mancata fissazione del termine da parte del giudice.
Cass. pen. n. 12263/1995
In tema di reati edilizi, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’esecuzione della demolizione da parte del condannato non è legittima, poiché: 1) il legislatore ha disciplinato la materia delle sanzioni amministrative in modo autonomo, conferendo al giudice ordinario un ruolo di mera supplenza, e lasciando intatta in capo all’amministrazione, nel cui patrimonio è acquisito il bene, ogni decisione definitiva sulla destinazione del medesimo, che può anche essere utilizzato per prevalenti interessi pubblici; 2) non è vero che a seguito dell’intervento dell’A.G. la pubblica amministrazione perda il potere di iniziativa poiché tale limitazione dei poteri del consiglio comunale non trova riscontro nell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47; 3) ogni volta che il legislatore ha voluto conferire al giudice penale un potere più penetrante lo ha detto espressamente, come nel caso di confisca conseguente a lottizzazione abusiva (art. 19); 4) l’art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, nel prevedere, per gli abusi commessi dai condannati per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., la confisca – da eseguire attraverso l’acquisizione al patrimonio indisponibile del comune – dimostra che, se il legislatore ha dato prevalenza alla pubblica amministrazione per un caso ritenuto di particolare gravità, non ha attribuito prevalenza con riferimento al potere di eseguire demolizioni alla giurisdizione ordinaria per le ipotesi comuni di reato edilizio; conferma ulteriore si desume dalla sospensione dell’azione penale fino alla decisione dei ricorsi innanzi alla giurisdizione amministrativa (art. 22 legge 47/85, come modificato dall’art. 7 D.L. 400/95).
Cass. pen. n. 11203/1995
Dimostrata la natura giuridica di sanzione amministrativa dell’ordine di rimessione in pristino, proprio per la sua autonomia è possibile ammettere la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla sua esecuzione in base all’art. 165 c.p. e, nel contempo, in virtù dei principi generali in tema di sanatoria e della finalità della sanzione di apprestare un recupero ambientale in una visione sostanziale della tutela dei beni, affermare la rilevanza dell’autorizzazione in sanatoria, purché legittima, valida ed efficace.
Cass. pen. n. 8087/1994
In materia edilizia, il giudice, nel pronunciare condanna per il reato di cui all’art. 20, lett. b), L. 28 febbraio 1985, n. 47, ben può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, atteso che l’art. 165 c.p. prevede che la sospensione della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e non essendovi dubbio che il manufatto abusivamente realizzato costituisce conseguenza del reato edilizio dannosa per l’assetto del territorio.
Cass. pen. n. 3944/1994
Nell’ipotesi di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di determinati obblighi, l’inosservanza di questi da parte del condannato non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo il soggetto allegare la comprovata assoluta impossibilità dell’adempimento e dovendo il giudice valutare in tale caso la sussistenza di essa.
Cass. pen. n. 9735/1993
L’ordine di demolizione non può mai essere disposto per le violazioni dell’art. 20, lett. a), L. n. 47 del 1985, poiché l’art. 7 della stessa legge menziona esclusivamente i casi disciplinati dall’art. 17, lett. a), L. 28 gennaio 1977, n. 10 trasfusi con modifica nelle lettere b), c) dell’art. 20, L. n. 47 citata. Né è applicabile l’art. 165 c.p., circa l’eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, poiché la materia è disciplinata autonomamente. L’art. 7 citato ha cioè una sua regolamentazione e rientra nella eccezione, prevista dall’art. 165 stesso, che esclude il caso in cui «la legge disponga altrimenti».
Cass. pen. n. 10/1993
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non può, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti. Ne discende che l’operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l’obbligo del giudice di ordinarla (anche) a seguito di sentenza ex artt. 444 e 448 c.p.p.
Cass. pen. n. 855/1993
In materia di reati edilizi, va esclusa la titolarità da parte del giudice penale del potere di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’ottemperanza all’ordine di demolizione pronunciato dallo stesso giudice. Ciò perché è al sindaco che competono istituzionalmente la valutazione del danno al tessuto urbanistico e i modi per l’eliminazione di esso. L’assenza di una tale legittimazione non è contraddetta né subordinata alla condizione che la legge non disponga «altrimenti», né dall’art. 7, ultimo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47, perché l’intervento del giudice penale previsto da questa disposizione — e che deve essere coordinato con gli interventi dell’autorità amministrativa — è posto in funzione di ovviare all’inerzia dell’autorità stessa, con lo scopo di renderne ineludibile dall’esterno la tutela dell’assetto edificatorio, senza che muti il quadro di riserva istituzionale al sindaco della competenza per materia.
Cass. pen. n. 3010/1993
Ai sensi del comma secondo dell’art. 444 c.p.p. in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, sicché non può esservi in quella sede né quantificazione del danno né assegnazione di provvisionale, dovendosi il giudice limitare al regolamento delle spese processuali concernenti la parte civile costituita, giusta la sentenza 12 ottobre 1990 n. 443 della Corte costituzionale. Per il principio di specialità, la previsione di cui al richiamato comma secondo dell’art. 444 prevale rispetto alla possibilità di far ricorso al disposto dell’art. 165 c.p.; conseguentemente deve ritenersi illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena applicata a seguito di «patteggiamento» al pagamento di una provvisionale a titolo di risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Cass. pen. n. 1585/1993
In materia paesaggistica, l’ordine di rimessione in ripristino dello stato originario dei luoghi ha struttura ed effetti completamente diversi da quello di demolizione, previsto nel campo edilizio dall’art. 7 L. 28 febbraio 1985, n. 47. Il primo deve essere sempre disposto con la sentenza di condanna; il secondo soltanto nel caso di inerzia della P.A. Il contenuto dell’ordine di ripristino poi è molto ampio e complesso e può non coincidere con quello impartito dalla P.A. (art. 15 L. 29 giugno 1939, n. 1497), la quale, nella sede paesistica ha facoltà o di imporre soltanto la demolizione (e quindi nessun’altra opera alternativa) ovvero di chiedere il semplice pagamento di una indennità. In campo edilizio invece l’ordine del giudice e quello della P.A. hanno identica portata (demolizione). L’ordine de quo costituisce quindi una nuova forma di sanzione penale con caratteri spesso simili a quelli dell’analogo provvedimento amministrativo. Esso non è classificabile secondo gli schemi pregressi, ma è pur sempre conforme al principio di legalità. Ne deriva che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose e quindi al ripristino dello stato originario dei luoghi. (Nella specie la Corte ha anche affermato l’obbligatorietà della statuizione sul ripristino in sede di cosiddetto «patteggiamento», non rientrando l’ordine in questione tra le pene accessorie, per le quali è esclusa l’applicazione in questo tipo di procedimento).
Cass. pen. n. 1975/1992
È legittimo il provvedimento del giudice con il quale, constatata l’inerzia della pubblica amministrazione, lo stesso dispone la demolizione delle opere abusive, esercitando un potere-dovere di sostituzione nei confronti dell’amministrazione. Tuttavia, non rientra nei poteri del giudice quello di subordinare la sospensione condizionale della pena all’eseguita demolizione, poiché in definitiva spetta all’autorità comunale di valutare il danno al tessuto urbanistico ed i modi della sua eliminazione.
Nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata espressamente pattuita tra le parti nel procedimento speciale ex art. 444 c.p.p., il giudice, valutata la legittimità di tale richiesta, non può accordare il beneficio subordinandolo alla demolizione delle opere abusive, poiché in tal modo viola la libertà negoziale manifestata dalle parti. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione).
Cass. pen. n. 6919/1992
La clausola con la quale si subordini la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di diserzione alla riassunzione del servizio entro una certa data è illegittima. Essa, invero è fuori dall’ambito di quelle consentite dall’art. 165 c.p. e il relativo obbligo non è prestazione esigibile potendo esso essere adempiuto anche attraverso altra forma e cioè l’espiazione della pena, avendo ritenuto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 467 del 19 dicembre 1991, che anche il militare in servizio può rifiutare, per motivi di coscienza, di prestare il relativo servizio e che egli in tale ipotesi è esonerato dalla relativa prestazione sempre che la durata della pena espiata sia complessivamente almeno pari al tempo residuo di servizio militare da prestare.
Cass. pen. n. 10219/1991
La mancata fissazione di un termine entro il quale l’imputato, cui sia stato accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena, deve adempiere all’obbligo di pagare la somma a titolo di provvisionale non costituisce violazione dell’art. 165, terzo comma, c.p., venendo in tal caso il termine per l’adempimento dell’obbligo a coincidere con quello preveduto dall’art. 163 c.p. con conseguente vantaggio da parte dell’imputato.
Cass. pen. n. 9308/1991
A norma dell’art. 165 c.p. è consentito al giudice subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo della restituzione, ma non all’adempimento in forma generica dell’obbligo dell’integrale risarcimento del danno cagionato alla parte lesa. Tale disposizione, infatti, stabilisce che la subordinazione può essere riferita soltanto al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento o della provvisionale eventualmente assegnata e ciò presuppone che vi sia stata costituzione di parte civile e che il giudice abbia avuto la possibilità di «liquidare» subito e direttamente il danno quantificandolo in una determinata somma di denaro, ovvero che gli sia stata richiesta una provvisionale che abbia avuto modo di assegnare.
Cass. pen. n. 7704/1991
In materia di tutela delle acque dall’inquinamento l’art. 24 della L. n. 319 del 1976 consente espressamente al giudice di poter concedere la sospensione condizionale della pena sottoponendo il beneficio a determinati adempimenti. Il giudice può richiedere, ove occorra, le opportune indicazioni all’autorità amministrativa, ma non ne invade la sfera di competenza se impone l’adozione di un sistema di depurazione, che costituisce una delle ordinarie misure di prevenzione dell’inquinamento.
Cass. pen. n. 1/1988
In tema di costruzione abusiva, tanto nella situazione normativa vigente, come in quella antecedente all’entrata in vigore della L. 28 febbraio 1985 n. 47, non è consentito al giudice, in caso di condanna per il reato di costruzione in assenza o in totale difformità della concessione, di subordinare l’applicazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione, anche se già ordinata dal sindaco. Il giudice ordinario non ha, infatti, il potere di ordinare la demolizione delle costruzioni abusive, dovendo essere configurato la disposizione dell’art. 7 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, che impone al giudice, con la sentenza di condanna, l’obbligo di ordinare la demolizione dell’opera quando, acquisito il bene al patrimonio comunale a seguito di mancata ottemperanza dell’interessato nel termine previsto (novanta giorni), dall’ingiunzione di demolizione fatta dal sindaco, l’autorità amministrativa (comunale in via primaria e regionale in via sostitutiva) sia rimasta inerte in ordine alla demolizione dell’opera (in assenza di deliberazione del consiglio comunale che abbia dichiarato la sussistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento della stessa, sempre che essa non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali) e a maggior ragione quando nessun provvedimento sia stato adottato, come disposizione avente carattere di supplenza, prevista per ovviare all’inerzia dell’autorità amministrativa con lo scopo di rendere ineludibile ab externo la tutela dell’assetto edificatorio, che non immuta il quadro di riserva istituzionale alla pubblica amministrazione della competenza in materia.
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