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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2543 del 17 marzo 1997

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2543 del 17 marzo 1997

Testo massima n. 1

Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità dalla stessa, legittimamente può subordinare detto beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, mediante demolizione dell’opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile.

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